Art. 12 
 
                    Modalita' di rendicontazione 
 
  1. Il fascicolo per singolo beneficiario, ordinato e conservato  in
conformita'  a  quanto  previsto  dall'allegato  I  del   regolamento
delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, deve contenere copia  di
tutti i  documenti  necessari  a  comprovare  le  spese  sostenute  e
quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile  per  una  completa
istruttoria; ogni fattura emessa a fronte delle spese  sostenute  per
l'attuazione del Programma in questione riporta la dicitura «ai sensi
del regolamento (UE) n. 2021/2115», al fine  di  evidenziare  che  la
spesa documentata e'  stata  cofinanziata  dalla  UE  e  dallo  Stato
italiano. 
  2. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del regolamento delegato (UE)  n.
907/2014, della Commissione, i fascicoli devono rimanere  disponibili
presso gli organismi competenti per i controlli previsti.