Art. 12 Modalita' di rendicontazione 1. Il fascicolo per singolo beneficiario, ordinato e conservato in conformita' a quanto previsto dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, deve contenere copia di tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria; ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del Programma in questione riporta la dicitura «ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115», al fine di evidenziare che la spesa documentata e' stata cofinanziata dalla UE e dallo Stato italiano. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, della Commissione, i fascicoli devono rimanere disponibili presso gli organismi competenti per i controlli previsti.