Art. 13 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. Le  amministrazioni  partecipanti  al  Programma  forniscono  al
Ministero entro il 15 aprile di ogni  anno,  una  relazione  annuale,
sullo stato di attuazione del sottoprogramma dell'anno precedente  e,
ove necessario, le  osservazioni  ritenute  opportune  da  tenere  in
considerazione per i programmi successivi, nonche' i dati  consuntivi
delle spese sostenute, ripartite per azione, le azioni realizzate e i
risultati ottenuti in base agli indicatori individuati  per  ciascuna
azione del Programma. A questo scopo, nell'allegato  IV  e'  definita
una scheda riportante le informazioni minime da fornire. 
  2. In allegato V sono riportate, in ordine logico e cronologico, le
scadenze temporali cui si devono attenere  gli  interessati.  Qualora
dette scadenze coincidano con giorni  festivi,  i  termini  utili  da
prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo  giorno
lavorativo.