Art. 13 Comunicazioni 1. Le amministrazioni partecipanti al Programma forniscono al Ministero entro il 15 aprile di ogni anno, una relazione annuale, sullo stato di attuazione del sottoprogramma dell'anno precedente e, ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere in considerazione per i programmi successivi, nonche' i dati consuntivi delle spese sostenute, ripartite per azione, le azioni realizzate e i risultati ottenuti in base agli indicatori individuati per ciascuna azione del Programma. A questo scopo, nell'allegato IV e' definita una scheda riportante le informazioni minime da fornire. 2. In allegato V sono riportate, in ordine logico e cronologico, le scadenze temporali cui si devono attenere gli interessati. Qualora dette scadenze coincidano con giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.