Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente
la disciplina dell'apicoltura e all'art. 36 del regolamento  delegato
(UE) 2022/126. 
  2. Inoltre, ai fini del presente decreto si intende per: 
    a.  «Nucleo»  o  «sciame  artificiale»:  nuova  colonia  di   api
costituita dall'apicoltore e che e' composta da una regina  dell'anno
di formazione del nucleo e da una  quantita'  di  api  sufficiente  a
garantire la sopravvivenza del nucleo stesso; 
    b. «Pacco d'api»: insieme di api operaie, del peso di circa 1-1,5
kg, con o senza  regina,  commercializzato  in  apposito  contenitore
adatto al trasporto; 
    c.  «Api  regine»:  ape  regina  commercializzata   in   apposita
gabbietta  in  cui  e'  posta   insieme   ad   alcune   api   operaie
«accompagnatrici» e una adeguata quantita' di candito; 
    d. «Forme associate»: le organizzazioni di produttori del settore
apistico, le associazioni di apicoltori e loro unioni e  federazioni,
le  cooperative  e  i  consorzi  di  tutela  del   settore   apistico
riconosciuti dal  Ministero  nell'ambito  dei  prodotti  di  qualita'
certificati; 
    e. «Amministrazioni»:  il  Ministero,  le  regioni,  le  Province
autonome di Trento e Bolzano  che  partecipano  all'elaborazione  del
programma; 
    f. «Anno apistico»:  periodo  di  tempo  corrispondente  all'anno
solare durante il quale si svolgono le azioni previste nei  programmi
apistici; 
    g. «Azione»: sotto insieme di un intervento.