Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la disciplina dell'apicoltura e all'art. 36 del regolamento delegato (UE) 2022/126. 2. Inoltre, ai fini del presente decreto si intende per: a. «Nucleo» o «sciame artificiale»: nuova colonia di api costituita dall'apicoltore e che e' composta da una regina dell'anno di formazione del nucleo e da una quantita' di api sufficiente a garantire la sopravvivenza del nucleo stesso; b. «Pacco d'api»: insieme di api operaie, del peso di circa 1-1,5 kg, con o senza regina, commercializzato in apposito contenitore adatto al trasporto; c. «Api regine»: ape regina commercializzata in apposita gabbietta in cui e' posta insieme ad alcune api operaie «accompagnatrici» e una adeguata quantita' di candito; d. «Forme associate»: le organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni di apicoltori e loro unioni e federazioni, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualita' certificati; e. «Amministrazioni»: il Ministero, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano che partecipano all'elaborazione del programma; f. «Anno apistico»: periodo di tempo corrispondente all'anno solare durante il quale si svolgono le azioni previste nei programmi apistici; g. «Azione»: sotto insieme di un intervento.