Art. 3 
 
             Contenuti del Programma apistico nazionale 
 
  1. Il Programma apistico nazionale, a  valere  nel  quinquennio  1°
gennaio 2023 - 31 dicembre 2027, e' articolato in sottoprogrammi: 
    a) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste e; 
    b) delle regioni e delle province autonome. 
  2. I sottoprogrammi predisposti  dalle  amministrazioni  riguardano
tutto il periodo  di  cui  al  comma  1,  secondo  le  direttrici  di
intervento decise nel PSP. I sottoprogrammi  delle  regioni  e  delle
province autonome sono elaborati in  stretta  collaborazione  con  le
«Forme associate», di cui al comma 2, lettera  d)  dell'art.  2,  del
settore apistico rappresentative del  territorio.  Il  sottoprogramma
ministeriale e' elaborato in stretta  collaborazione  con  le  «Forme
associate» del settore apistico a carattere nazionale. 
  3. I sottoprogrammi consistono in una scheda sintetica conforme  al
modello riportato in allegato I recante: 
    a) l'indicazione delle esigenze del settore apistico  nell'ambito
territoriale di propria competenza, che scaturisce dal confronto  con
le Forme associate rappresentative del settore interessato; 
    b) la descrizione degli obiettivi del sottoprogramma e del  nesso
tra gli obiettivi e gli interventi afferenti alle lettere a), b),  e)
ed f), previste nel PSP Italiano, di cui all'art. 55 del  regolamento
(UE) 2021/2115; 
    c) la descrizione delle azioni che saranno intraprese nell'ambito
degli interventi per  l'apicoltura  scelti  tra  quelli  elencati  in
allegato II, compresa la stima dei costi e il piano di  finanziamento
ripartito per anno e per intervento con l'indicazione della  quota  a
carico dei privati e della  quota  pubblica,  come  esemplificato  al
punto 6 dell'allegato I; 
    d) le disposizioni  intese  ad  assicurare  la  diffusione  delle
informazioni e  delle  opportunita'  inerenti  il  sottoprogramma  di
propria competenza per il settore apistico; 
    e) le azioni intraprese per il confronto con le «Forme associate»
rappresentative del settore apistico ed il loro elenco. 
  4.  La  modifica  del  Programma  apistico  nazionale  durante   il
quinquennio, qualora comporti la modifica  del  PSP,  e'  soggetta  a
quanto previsto dall'art. 119 del regolamento (UE) 2021/2115.