Art. 3 Contenuti del Programma apistico nazionale 1. Il Programma apistico nazionale, a valere nel quinquennio 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2027, e' articolato in sottoprogrammi: a) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e; b) delle regioni e delle province autonome. 2. I sottoprogrammi predisposti dalle amministrazioni riguardano tutto il periodo di cui al comma 1, secondo le direttrici di intervento decise nel PSP. I sottoprogrammi delle regioni e delle province autonome sono elaborati in stretta collaborazione con le «Forme associate», di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 2, del settore apistico rappresentative del territorio. Il sottoprogramma ministeriale e' elaborato in stretta collaborazione con le «Forme associate» del settore apistico a carattere nazionale. 3. I sottoprogrammi consistono in una scheda sintetica conforme al modello riportato in allegato I recante: a) l'indicazione delle esigenze del settore apistico nell'ambito territoriale di propria competenza, che scaturisce dal confronto con le Forme associate rappresentative del settore interessato; b) la descrizione degli obiettivi del sottoprogramma e del nesso tra gli obiettivi e gli interventi afferenti alle lettere a), b), e) ed f), previste nel PSP Italiano, di cui all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115; c) la descrizione delle azioni che saranno intraprese nell'ambito degli interventi per l'apicoltura scelti tra quelli elencati in allegato II, compresa la stima dei costi e il piano di finanziamento ripartito per anno e per intervento con l'indicazione della quota a carico dei privati e della quota pubblica, come esemplificato al punto 6 dell'allegato I; d) le disposizioni intese ad assicurare la diffusione delle informazioni e delle opportunita' inerenti il sottoprogramma di propria competenza per il settore apistico; e) le azioni intraprese per il confronto con le «Forme associate» rappresentative del settore apistico ed il loro elenco. 4. La modifica del Programma apistico nazionale durante il quinquennio, qualora comporti la modifica del PSP, e' soggetta a quanto previsto dall'art. 119 del regolamento (UE) 2021/2115.