Art. 5 Interventi ammessi 1. Gli interventi ammissibili sono individuati tra quelli indicati dall'art. 55 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e prescelti dall'Italia nel PSP inviato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, fatte salve successive modifiche. Essi sono elencati all'art. 1 mentre, nell'allegato II al presente decreto, sono specificati unitamente alla codifica delle azioni, alle relative percentuali di contribuzione pubblica ed ai soggetti beneficiari. Le amministrazioni adottano tutte le misure necessarie ad evitare, sulle stesse voci di spesa, duplicazioni di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali. 2. Sono ammessi anche gli acquisti, da parte delle forme associate, dei beni di cui ai seguenti commi 3 e 4 al fine della successiva distribuzione del materiale ai propri associati; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore non puo' essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato II. 3. I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del presente decreto e il cui uso e utilita' economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprieta', salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo e' fissato in un anno per il materiale biologico ed in tre anni per arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico, fatto salvo quanto previsto in materia dalle singole regioni e province autonome. Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono soggetti a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento 2022/126, in particolare l'art. 11, paragrafi 1, 9, e 10. 4. Il materiale biologico (nuclei, pacchi di api, api regine) e' ammesso al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da certificazione attestante l'appartenenza delle api alle sottospecie autoctone Apis mellifera ligustica, per quanto riguarda la commercializzazione su tutto il territorio nazionale, Apis mellifera siciliana, limitatamente alla Regione Sicilia; per la sottospecie di confine Apis mellifera carnica, il contributo e' concesso limitatamente al territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e delle zone di confine nazionale individuate dalla Regione del Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, la sottospecie Apis mellifera mellifera, e' ammessa al contributo limitatamente alle zone di confine nazionale individuate dalla Regione Liguria. La certificazione e' rilasciata dal CREA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l'analisi di classificazione della sottospecie di Apis mellifera presso Accredia. Gli apiari di destinazione del materiale biologico acquistato dovranno rimanere all'interno dei suindicati territori. 5. I beni di cui ai commi 3 e 4 devono essere rendicontati nell'anno di riferimento del Programma. I beni di cui al comma 3 devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del decreto ministeriale 11 agosto 2014), da predisporre secondo le indicazioni fornite dalle amministrazioni regionali e provinciali. Il divieto di cessione degli stessi beni prima dei termini indicati non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in analogia all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, di seguito elencate: a) il decesso del beneficiario; b) l'incapacita' professionale di lunga durata del beneficiario; c) una calamita' naturale grave che colpisca seriamente l'azienda; d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto; e) un'epizoozia che colpisca la totalita' o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario; f) l'esproprio della totalita' o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda. Nei casi di: a) cessazione dell'attivita' del beneficiario o trasferimento a un altro soggetto; b) cambio di proprieta', in particolare se cio' reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure; c) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, che si dovesse rilevare prima dei termini di cui al comma 3, gli organismi pagatori territorialmente competenti procedono al recupero dell'aiuto finanziario erogato al beneficiario che comprende sia la quota di competenza dell'UE sia la quota di competenza nazionale. 6. Tutto il materiale informativo o promozionale prodotto conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcen ter/ e la dicitura «Cofinanziato dall'Unione europea» e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a web-master@politicheagricole.it 7. Ai fini dell'espletamento dell'intervento b) i), di cui all'art. 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2115, «lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi», nei casi di azioni di assistenza sanitaria, sono fatte salve le prerogative attribuite ai medici veterinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L'intervento di cui all'art. 55, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2115, «collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura» e' svolto esclusivamente a livello nazionale nell'ambito del sottoprogramma del Ministero. 9. Le spese considerate in ogni caso non ammissibili sono riportate in allegato III.