Art. 5 
 
                         Interventi ammessi 
 
  1. Gli interventi ammissibili sono individuati tra quelli  indicati
dall'art. 55 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo
e del Consiglio e prescelti dall'Italia nel PSP inviato  a  Bruxelles
il 31 dicembre 2021, fatte  salve  successive  modifiche.  Essi  sono
elencati all'art. 1 mentre, nell'allegato  II  al  presente  decreto,
sono specificati unitamente alla codifica delle azioni, alle relative
percentuali di contribuzione pubblica ed ai soggetti beneficiari.  Le
amministrazioni adottano tutte le misure necessarie ad evitare, sulle
stesse voci di  spesa,  duplicazioni  di  finanziamenti  previsti  da
normative unionali, nazionali e regionali. 
  2. Sono ammessi anche gli acquisti, da parte delle forme associate,
dei beni di cui ai seguenti commi 3 e  4  al  fine  della  successiva
distribuzione del materiale ai  propri  associati;  a  tal  proposito
l'importo richiesto all'apicoltore non  puo'  essere  superiore  alla
differenza tra la spesa  fatturata  per  l'acquisto  del  bene  e  il
contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato II. 
  3. I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate
ai sensi del presente decreto e il cui uso e utilita'  economica  non
si esauriscano entro l'arco di un anno, devono  essere  mantenuti  in
azienda per un periodo minimo dalla data di  effettiva  acquisizione,
idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione  d'uso  e  di
proprieta', salvo cause di forza maggiore e circostanze  eccezionali.
Tale periodo minimo e' fissato in un anno per il materiale  biologico
ed  in  tre  anni  per  arnie,  attrezzature,  impianti,  macchinari,
strumentazioni e arredi per locali  ad  uso  specifico,  fatto  salvo
quanto previsto in materia dalle singole regioni e province autonome.
Gli investimenti in immobilizzazioni  materiali  e  immateriali  sono
soggetti  a  quanto  previsto  dalle  disposizioni  del   regolamento
2022/126, in particolare l'art. 11, paragrafi 1, 9, e 10. 
  4. Il materiale biologico (nuclei, pacchi di api,  api  regine)  e'
ammesso al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia
corredato da certificazione attestante l'appartenenza delle api  alle
sottospecie autoctone Apis mellifera ligustica, per  quanto  riguarda
la  commercializzazione  su  tutto  il  territorio  nazionale,   Apis
mellifera siciliana,  limitatamente  alla  Regione  Sicilia;  per  la
sottospecie di confine  Apis  mellifera  carnica,  il  contributo  e'
concesso limitatamente al  territorio  delle  Regioni  Friuli-Venezia
Giulia e delle zone di confine nazionale  individuate  dalla  Regione
del Veneto  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  la
sottospecie  Apis  mellifera  mellifera,  e'  ammessa  al  contributo
limitatamente  alle  zone  di  confine  nazionale  individuate  dalla
Regione Liguria. La certificazione e' rilasciata dal CREA - Centro di
ricerca agricoltura e ambiente di Bologna o da soggetti  che  abbiano
accreditato l'analisi di classificazione della  sottospecie  di  Apis
mellifera presso Accredia. Gli apiari di destinazione  del  materiale
biologico acquistato dovranno  rimanere  all'interno  dei  suindicati
territori. 
  5. I beni di  cui  ai  commi  3  e  4  devono  essere  rendicontati
nell'anno di riferimento del Programma. I beni  di  cui  al  comma  3
devono essere identificati  con  un  contrassegno  indelebile  e  non
asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la provincia di
appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per  identificare  in
modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza  ai
sensi  del decreto  ministeriale 11  agosto  2014),  da   predisporre
secondo le indicazioni  fornite  dalle  amministrazioni  regionali  e
provinciali. Il divieto di  cessione  degli  stessi  beni  prima  dei
termini indicati non si applica in circostanze eccezionali o di forza
maggiore dimostrabili, in analogia all'art. 3  del  regolamento  (UE)
2021/2116 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  2  dicembre
2021, di seguito elencate: 
    a) il decesso del beneficiario; 
    b) l'incapacita' professionale di lunga durata del beneficiario; 
    c)  una  calamita'  naturale  grave   che   colpisca   seriamente
l'azienda; 
    d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto; 
    e) un'epizoozia  che  colpisca  la  totalita'  o  una  parte  del
patrimonio zootecnico del beneficiario; 
    f)  l'esproprio  della  totalita'  o  di  una  parte  consistente
dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto  alla  data
di presentazione della domanda. 
  Nei casi di: 
        a) cessazione dell'attivita' del beneficiario o trasferimento
a un altro soggetto; 
        b) cambio di proprieta',  in  particolare  se  cio'  reca  un
indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure; 
        c) qualsiasi  altra  modifica  significativa  che  alteri  la
natura, gli obiettivi o le condizioni di  attuazione  dell'intervento
in questione,  con  il  risultato  di  comprometterne  gli  obiettivi
originari, che si dovesse rilevare prima dei termini di cui al  comma
3, gli organismi pagatori territorialmente  competenti  procedono  al
recupero dell'aiuto finanziario erogato al beneficiario che comprende
sia la quota  di  competenza  dell'UE  sia  la  quota  di  competenza
nazionale. 
  6.  Tutto  il  materiale  informativo   o   promozionale   prodotto
conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il
logo         Unionale,         scaricabile          al          link:
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcen
ter/ e la dicitura «Cofinanziato dall'Unione europea» e, nello stesso
frontespizio,    il    logo    del    Ministero    richiedibile     a
web-master@politicheagricole.it 
  7. Ai fini dell'espletamento dell'intervento b) i), di cui all'art.
55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2115, «lotta contro gli
aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare  la  varroasi»,
nei casi di azioni di  assistenza  sanitaria,  sono  fatte  salve  le
prerogative attribuite ai medici veterinari secondo  quanto  previsto
dalla normativa vigente. 
  8. L'intervento di cui all'art. 55, paragrafo  1,  lettera  e)  del
regolamento (UE) n.  2021/2115,  «collaborazione  con  gli  organismi
specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori
dell'apicoltura   e   dei   prodotti   dell'apicoltura»   e'   svolto
esclusivamente a livello nazionale nell'ambito del sottoprogramma del
Ministero. 
  9. Le spese considerate in ogni caso non ammissibili sono riportate
in allegato III.