Art. 6 Ulteriori compiti di pertinenza delle amministrazioni 1. Le amministrazioni che presentano i sottoprogrammi di cui all'art. 3, comma 3, emanano i bandi per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione degli aiuti per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato II, fatte salve le prerogative decisionali delle amministrazioni in merito all'individuazione dei beneficiari e alle relative procedure. 2. Le amministrazioni possono stabilire, eventualmente in funzione della specificita' dell'apicoltura del proprio territorio, criteri per l'ammissibilita' dei soggetti richiedenti il beneficio e modalita' per l'applicazione dei sottoprogrammi. 3. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazioni dei produttori, ai fini della individuazione delle forme associate definite all'art. 2 che partecipano all'attuazione delle azioni previste dai sottoprogrammi, le amministrazioni possono scegliere e fare riferimento ad uno o piu' criteri di rappresentativita' quali, ad esempio: numero degli alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale, numero minimo di soci apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti, quantita' di miele prodotto dai soci.