Art. 6 
 
        Ulteriori compiti di pertinenza delle amministrazioni 
 
  1. Le  amministrazioni  che  presentano  i  sottoprogrammi  di  cui
all'art. 3, comma 3, emanano  i  bandi  per  la  presentazione  delle
domande  di  partecipazione  all'assegnazione  degli  aiuti  per   la
realizzazione delle azioni di cui all'allegato  II,  fatte  salve  le
prerogative   decisionali    delle    amministrazioni    in    merito
all'individuazione dei beneficiari e alle relative procedure. 
  2. Le amministrazioni possono stabilire, eventualmente in  funzione
della specificita' dell'apicoltura del  proprio  territorio,  criteri
per  l'ammissibilita'  dei  soggetti  richiedenti  il   beneficio   e
modalita' per l'applicazione dei sottoprogrammi. 
  3. Fatta salva la normativa vigente in  materia  di  organizzazioni
dei produttori, ai fini della individuazione  delle  forme  associate
definite all'art.  2  che  partecipano  all'attuazione  delle  azioni
previste dai sottoprogrammi, le amministrazioni possono  scegliere  e
fare riferimento ad uno o piu' criteri di  rappresentativita'  quali,
ad esempio: numero degli alveari denunciati  rispetto  al  patrimonio
apistico regionale, numero minimo di  soci  apicoltori,  imprenditori
apistici, apicoltori professionisti, quantita' di miele prodotto  dai
soci.