Art. 7 Compiti di pertinenza degli Organismi pagatori (OP) competenti e di AGEA coordinamento 1. L'Organismo pagatore competente provvede: alla predisposizione, di concerto con le amministrazioni, della modulistica, nonche' di un manuale delle procedure istruttorie e dei controlli, sulla base dei contenuti dei successivi articoli 10, 11 e 12 e ne cura l'invio alle amministrazioni partecipanti; alla ricezione informatica dei dati inseriti dal richiedente nella domanda di finanziamento; alla comunicazione in tempo utile, alle amministrazioni partecipanti al Programma, delle eventuali anomalie riscontrate nel «fascicolo aziendale» del richiedente il finanziamento; alla comunicazione all'Organismo di coordinamento delle eventuali economie e ulteriori fabbisogni di cui al successivo art. 9, comma 4; al controllo della conformita' delle domande alle norme nazionali e dell'UE; alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione contestuale del finanziamento dell'UE e nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno; di concerto con AGEA Coordinamento, alla rendicontazione da presentare all'Unione europea in relazione alle somme erogate; alla predisposizione e all'invio ad AGEA Coordinamento, dell'elenco dei pagamenti effettuati per ciascun anno apistico, suddivisi per gli esercizi FEAGA di riferimento, entro il 31 marzo dell'anno successivo; all'invio all'AGEA coordinamento, per il successivo inoltro al Ministero, di una sintesi delle somme complessivamente erogate, nonche' di quelle andate in economia, entro il 31 marzo di ogni anno. 2. AGEA coordinamento definisce le procedure comuni di armonizzazione delle attivita' di cui al comma precedente e ne informa le amministrazioni e gli Organismi pagatori competenti e provvede, altresi', alla comunicazione del prospetto di cui all'art. 9, comma 4, al Ministero.