Art. 7 
 
         Compiti di pertinenza degli Organismi pagatori (OP) 
                 competenti e di AGEA coordinamento 
 
  1. L'Organismo pagatore competente provvede: 
    alla predisposizione, di concerto con le  amministrazioni,  della
modulistica, nonche' di un manuale delle procedure istruttorie e  dei
controlli, sulla base dei contenuti dei successivi articoli 10, 11  e
12 e ne cura l'invio alle amministrazioni partecipanti; 
    alla ricezione informatica  dei  dati  inseriti  dal  richiedente
nella domanda di finanziamento; 
    alla  comunicazione  in   tempo   utile,   alle   amministrazioni
partecipanti al Programma, delle eventuali anomalie  riscontrate  nel
«fascicolo aziendale» del richiedente il finanziamento; 
    alla comunicazione all'Organismo di coordinamento delle eventuali
economie e ulteriori fabbisogni di cui al successivo art. 9, comma 4; 
    al controllo della conformita' delle domande alle norme nazionali
e dell'UE; 
    alla predisposizione dei decreti e dei mandati  di  pagamento  ai
fini  dell'erogazione  contestuale  del   finanziamento   dell'UE   e
nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno; 
    di concerto  con  AGEA  Coordinamento,  alla  rendicontazione  da
presentare all'Unione europea in relazione alle somme erogate; 
    alla  predisposizione  e   all'invio   ad   AGEA   Coordinamento,
dell'elenco dei  pagamenti  effettuati  per  ciascun  anno  apistico,
suddivisi per gli esercizi FEAGA di riferimento, entro  il  31  marzo
dell'anno successivo; 
    all'invio all'AGEA coordinamento, per il  successivo  inoltro  al
Ministero, di  una  sintesi  delle  somme  complessivamente  erogate,
nonche' di quelle andate in economia, entro il 31 marzo di ogni anno. 
  2.  AGEA   coordinamento   definisce   le   procedure   comuni   di
armonizzazione delle attivita'  di  cui  al  comma  precedente  e  ne
informa le amministrazioni e  gli  Organismi  pagatori  competenti  e
provvede, altresi', alla comunicazione del prospetto di cui  all'art.
9, comma 4, al Ministero.