Art. 8 
 
                   Ripartizione dei finanziamenti 
 
  1.  Stante  l'importo  del   cofinanziamento   unionale,   di   cui
all'allegato  X  del  regolamento  (UE)   n.   2021/2115,   di   euro
5.166.537,00, per ciascuno  degli  esercizi  del  programma  apistico
2023-2027,  pari  al  30%  del  finanziamento  totale,  il  Ministero
provvede  ogni  anno  a  richiedere  al  Ministero  dell'economia  lo
stanziamento  del  restante  70%  di  cofinanziamento  di  competenza
nazionale, pari ad euro 12.055.253,00. 
  2.   Il   Ministero   concorda   con   le   altre   amministrazioni
l'assegnazione   finanziaria   del    proprio    sottoprogramma    e,
successivamente, provvede a ripartire la rimanente  parte  dei  fondi
disponibili, tra le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, in base  al  numero  degli  alveari  rilevati  dall'Anagrafe
apistica nazionale,  aggiornato  all'ultimo  censimento  disponibile,
concordando con  queste  il  finanziamento  riservato  ad  azioni  di
carattere generale oggetto del sottoprogramma di interesse nazionale.
La ripartizione dei fondi per gli esercizi 2023 e 2024 e'  comunicata
alle regioni e province autonome entro il 30 novembre 2022 mentre, la
ripartizione  dei  fondi  per  gli  esercizi  2025  e  seguenti,   e'
comunicata entro il 30 giugno del secondo anno  antecedente  l'inizio
dell'esercizio (ad esempio: 30 giugno 2023 per l'esercizio 2025),  in
modo che ogni ente abbia certezza del finanziamento assegnato  per  i
due anni successivi. Resta inteso che la  disponibilita'  finanziaria
per  l'esercizio  2023  di  ciascuno  degli  enti   partecipanti   e'
determinata dalla differenza tra il predetto ammontare assegnato  dal
Ministero  e  l'ammontare  del  cofinanziamento  pubblico  speso   da
ciascuno di tali  enti  nel  precedente  periodo  1°  agosto  2022-31
dicembre 2022. A tal riguardo, non appena  AGEA  Coordinamento  avra'
ufficializzato l'entita' del cofinanziamento pubblico  effettivamente
liquidato ai beneficiari di ciascuno  degli  enti  partecipanti,  nel
precedente periodo 1° agosto  2022-31  dicembre  2022,  il  Ministero
provvedera'   ad   informare   i   suddetti    enti    sull'effettiva
disponibilita' finanziaria per l'esercizio in questione, ovverosia  a
rideterminare gli importi comunicati antecedentemente al 30  novembre
2022, a valere per l'esercizio 2023. Analogamente, per ciascuno degli
esercizi successivi al 2023, l'ammontare finanziario disponibile  per
ogni ente e' dato dalla  differenza  tra  l'ammontare  assegnato  dal
Ministero  e  l'ammontare  del  cofinanziamento  pubblico  speso   da
ciascuno di tali enti nel precedente periodo 1° agosto - 31 dicembre. 
  3. Le amministrazioni partecipanti  al  Programma,  successivamente
alla ripartizione dei fondi disponibili, possono rimodulare i  propri
sottoprogrammi in  aderenza  alle  risorse  finanziarie  assegnate  e
trasmettere nuovamente al Ministero e ad  AGEA  -  Coordinamento,  le
modifiche apportate ai piani finanziari. AGEA - Coordinamento inoltra
agli Organismi pagatori interessati ogni suddetta modifica.