Art. 8 Ripartizione dei finanziamenti 1. Stante l'importo del cofinanziamento unionale, di cui all'allegato X del regolamento (UE) n. 2021/2115, di euro 5.166.537,00, per ciascuno degli esercizi del programma apistico 2023-2027, pari al 30% del finanziamento totale, il Ministero provvede ogni anno a richiedere al Ministero dell'economia lo stanziamento del restante 70% di cofinanziamento di competenza nazionale, pari ad euro 12.055.253,00. 2. Il Ministero concorda con le altre amministrazioni l'assegnazione finanziaria del proprio sottoprogramma e, successivamente, provvede a ripartire la rimanente parte dei fondi disponibili, tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli alveari rilevati dall'Anagrafe apistica nazionale, aggiornato all'ultimo censimento disponibile, concordando con queste il finanziamento riservato ad azioni di carattere generale oggetto del sottoprogramma di interesse nazionale. La ripartizione dei fondi per gli esercizi 2023 e 2024 e' comunicata alle regioni e province autonome entro il 30 novembre 2022 mentre, la ripartizione dei fondi per gli esercizi 2025 e seguenti, e' comunicata entro il 30 giugno del secondo anno antecedente l'inizio dell'esercizio (ad esempio: 30 giugno 2023 per l'esercizio 2025), in modo che ogni ente abbia certezza del finanziamento assegnato per i due anni successivi. Resta inteso che la disponibilita' finanziaria per l'esercizio 2023 di ciascuno degli enti partecipanti e' determinata dalla differenza tra il predetto ammontare assegnato dal Ministero e l'ammontare del cofinanziamento pubblico speso da ciascuno di tali enti nel precedente periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2022. A tal riguardo, non appena AGEA Coordinamento avra' ufficializzato l'entita' del cofinanziamento pubblico effettivamente liquidato ai beneficiari di ciascuno degli enti partecipanti, nel precedente periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2022, il Ministero provvedera' ad informare i suddetti enti sull'effettiva disponibilita' finanziaria per l'esercizio in questione, ovverosia a rideterminare gli importi comunicati antecedentemente al 30 novembre 2022, a valere per l'esercizio 2023. Analogamente, per ciascuno degli esercizi successivi al 2023, l'ammontare finanziario disponibile per ogni ente e' dato dalla differenza tra l'ammontare assegnato dal Ministero e l'ammontare del cofinanziamento pubblico speso da ciascuno di tali enti nel precedente periodo 1° agosto - 31 dicembre. 3. Le amministrazioni partecipanti al Programma, successivamente alla ripartizione dei fondi disponibili, possono rimodulare i propri sottoprogrammi in aderenza alle risorse finanziarie assegnate e trasmettere nuovamente al Ministero e ad AGEA - Coordinamento, le modifiche apportate ai piani finanziari. AGEA - Coordinamento inoltra agli Organismi pagatori interessati ogni suddetta modifica.