Art. 9 Utilizzo dei finanziamenti ed eleggibilita' delle spese 1. Nel corso dello svolgimento delle attivita', le amministrazioni partecipanti al Programma possono modificare gli importi assegnati a ciascuna azione con l'obbligo di comunicazione al Ministero, fatto salvo il rispetto del massimale finanziario assegnato secondo la procedura dell'art. 8, comma 2. 2. Tutti i sottoprogrammi possono essere modificati 1 volta l'anno, a partire dal 2023 e le modifiche sono comunicate al Ministero e ad Agea - Coordinamento, entro il 30 giugno di ciascun anno antecedente a quello oggetto di modifica. 3. Nel predisporre i sottoprogrammi, le amministrazioni partecipanti sono tenute a formulare previsioni di spesa aderenti alla prevedibile effettiva ed efficace utilizzazione, al fine di evitare sprechi di risorse finanziarie. Il Ministero si riserva l'adozione di misure tese ad una piu' razionale distribuzione della quota finanziaria assegnata all'Italia. 4. Le amministrazioni partecipanti al Programma comunicano tassativamente entro il 30 aprile di ogni anno all'Organismo pagatore competente ogni eventuale economia di spesa o ulteriore fabbisogno finanziario suddiviso per intervento e per azione. Pertanto, AGEA Coordinamento, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Organismi pagatori, trasmette al Ministero, entro il 15 maggio dell'anno di riferimento, un prospetto sintetico di tali comunicazioni al fine di consentire una riallocazione efficace ed efficiente delle risorse. Qualora, in sede di rendicontazione finanziaria, una o piu' amministrazioni partecipanti abbiano riportato spese superiori al massi-male loro assegnato, AGEA - Coordinamento, sentito il Ministero, impartisce disposizioni affinche' tali importi siano coperti da eventuali risparmi verificatisi presso altre amministrazioni, nei limiti del tetto massimo nazionale. 5. Gli interventi previsti per ciascun anno sono portati a termine improrogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno medesimo. Tuttavia, affinche' l'Organismo pagatore competente possa effettuare i pagamenti entro il termine del 15 ottobre, termine dell'esercizio finanziario FEAGA, stabilito all'art. 35 del regolamento (UE) 2021/2116, le azioni portate a termine entro il 31 luglio, saranno liquidate ai beneficiari non oltre la predetta scadenza del 15 ottobre mentre, le azioni espletate dal 1° agosto al 31 dicembre, saranno liquidate a partire dal 16 ottobre ma non oltre il 15 marzo dell'anno seguente. 6. Sono riconosciute le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data della comunicazione allo Stato membro della decisione di esecuzione della Commissione UE di approvazione del PSP, purche' tali spese non siano antecedenti alla data del 1° gennaio di ogni anno. Sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Sono altresi' eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, sostenute prima della presentazione della domanda, purche' successivamente alla data del 1° gennaio di ogni anno apistico.