Art. 10 
 
                  Adesione degli operatori al SQNZ 
 
  1. Possono aderire ad un disciplinare di  produzione  afferente  il
SQNZ gli operatori singoli o associati che si impegnano a  rispettare
le  disposizioni  ivi  contenute  e  si  assoggettano  ai   controlli
dell'autorita'/organismo di controllo autorizzato dal  Ministero  che
hanno prescelto. 
  2. Ogni autorita'/organismo di certificazione autorizzati  mantiene
aggiornato l'elenco degli  operatori,  con  le  relative  indicazioni
delle eventuali quantita' prodotte per singola tipologia di prodotto,
inseriti nel sistema di controllo e lo trasmette al Ministero per  la
successiva pubblicazione di cui all'art. 9,  comma  2,  del  presente
decreto. 
  3. L'adesione al SQNZ e' volontaria e aperta a tutti gli  operatori
legittimamente interessati.