Art. 10 Adesione degli operatori al SQNZ 1. Possono aderire ad un disciplinare di produzione afferente il SQNZ gli operatori singoli o associati che si impegnano a rispettare le disposizioni ivi contenute e si assoggettano ai controlli dell'autorita'/organismo di controllo autorizzato dal Ministero che hanno prescelto. 2. Ogni autorita'/organismo di certificazione autorizzati mantiene aggiornato l'elenco degli operatori, con le relative indicazioni delle eventuali quantita' prodotte per singola tipologia di prodotto, inseriti nel sistema di controllo e lo trasmette al Ministero per la successiva pubblicazione di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto. 3. L'adesione al SQNZ e' volontaria e aperta a tutti gli operatori legittimamente interessati.