Art. 11 Etichettatura e presentazione 1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, nella presentazione, nella pubblicita' e nell'etichettatura degli imballaggi e dei prodotti ottenuti in conformita' al SQNZ sono riportate le seguenti informazioni: a) la denominazione del prodotto prevista dallo specifico disciplinare di produzione SQNZ; b) la dicitura «Sistema di qualita' nazionale zootecnica (o suo acronimo SQNZ) riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (o suo acronimo Masaf)»; c) il Paese di origine e di allevamento degli animali, ove non sia previsto da specifica normativa. 2. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui al comma 1, nella presentazione, nella pubblicita' e nell'etichettatura dei prodotti ottenuti in conformita' al SQNZ possono essere presenti le seguenti ulteriori informazioni: a) il nome e/o il marchio aziendale del produttore e/o dell'organizzazione titolare della certificazione di conformita' SQNZ; b) il marchio registrato dal consorzio di cui all'art. 13; c) la denominazione e/o il logo dell'autorita'/organismo di controllo che ha rilasciato la certificazione di conformita' al SQNZ; d) gli elementi identificativi di altre certificazioni volontarie; e) le eventuali ulteriori informazioni, contenute nei disciplinari di produzione del SQNZ. 3. Le indicazioni di cui al comma 1 sono riportate: a) nel campo visivo principale dell'etichettatura, quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificati SQNZ costituiscono l'unico ingrediente o gli ingredienti certificati sono presenti nel loro insieme in percentuale maggiore o uguale al 75% nel prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale; b) nell'elenco degli ingredienti quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificati SQNZ, nel loro insieme sono presenti in percentuale minore al 75% del prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale; 4. Nei prodotti alimentari non e' ammessa la contemporanea presenza di «ingrediente comparabile», di cui uno certificato SQNZ e l'altro non certificato ai sensi del presente decreto.