Art. 11 
 
                    Etichettatura e presentazione 
 
  1. Fatte salve le  disposizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011,
nella presentazione, nella  pubblicita'  e  nell'etichettatura  degli
imballaggi e dei  prodotti  ottenuti  in  conformita'  al  SQNZ  sono
riportate le seguenti informazioni: 
    a)  la  denominazione  del  prodotto  prevista  dallo   specifico
disciplinare di produzione SQNZ; 
    b) la dicitura «Sistema di qualita' nazionale zootecnica  (o  suo
acronimo SQNZ) riconosciuto  dal  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste (o suo acronimo Masaf)»; 
    c) il Paese di origine e di allevamento degli  animali,  ove  non
sia previsto da specifica normativa. 
  2. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui  al  comma  1,  nella
presentazione, nella pubblicita' e  nell'etichettatura  dei  prodotti
ottenuti in conformita' al SQNZ possono essere presenti  le  seguenti
ulteriori informazioni: 
    a)  il  nome  e/o  il  marchio  aziendale  del   produttore   e/o
dell'organizzazione  titolare  della  certificazione  di  conformita'
SQNZ; 
    b) il marchio registrato dal consorzio di cui all'art. 13; 
    c) la  denominazione  e/o  il  logo  dell'autorita'/organismo  di
controllo che ha rilasciato la certificazione di conformita' al SQNZ; 
    d)  gli   elementi   identificativi   di   altre   certificazioni
volontarie; 
    e)   le   eventuali   ulteriori   informazioni,   contenute   nei
disciplinari di produzione del SQNZ. 
  3. Le indicazioni di cui al comma 1 sono riportate: 
    a) nel  campo  visivo  principale  dell'etichettatura,  quando  i
componenti di origine animale provenienti da allevamenti  certificati
SQNZ costituiscono l'unico ingrediente o gli ingredienti  certificati
sono presenti nel loro insieme in percentuale maggiore  o  uguale  al
75% nel prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale; 
    b) nell'elenco degli ingredienti quando i componenti  di  origine
animale provenienti da allevamenti certificati SQNZ, nel loro insieme
sono presenti in percentuale minore al 75% del  prodotto  ottenuto  e
commercializzato per il consumo finale; 
  4. Nei prodotti alimentari non e' ammessa la contemporanea presenza
di «ingrediente comparabile», di cui uno certificato SQNZ  e  l'altro
non certificato ai sensi del presente decreto.