Art. 3 
 
                 Disciplinari di produzione del SQNZ 
 
  1. Il Ministero riconosce ed autorizza i disciplinari di produzione
afferenti al SQNZ se questi soddisfano le condizioni di cui  all'art.
1 comma 1  del  presente  decreto  e  sono  soggetti  alla  procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche,  prevista
dall'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE. 
  2. Il Ministero, nell'ambito delle diverse  tipologie  di  prodotto
afferenti ad una stessa specie zootecnica,  puo'  riconoscere  uno  o
piu' disciplinari di produzione purche' diversificabili in base  alle
caratteristiche specifiche del processo produttivo e/o prodotto. 
  3. I disciplinari di produzione, di cui al precedente comma 1, sono
redatti secondo le linee guida di  cui  all'allegato  I  al  presente
decreto, e contengono requisiti di produzione vincolanti per processi
produttivi  e  tipologia  di  prodotto  finalizzati  a  garantire   i
requisiti indicati all'art. 1, comma 1 del presente decreto. 
  4. I disciplinari di produzione sono  associati  ad  uno  specifico
piano  di  controllo  il  rispetto  del  quale   e'   verificato   da
un'autorita'/organismo di controllo. 
  5. I disciplinari di produzione afferenti ai  sistemi  di  qualita'
riconosciuti ed autorizzati dalle regioni possono essere riconosciuti
ed autorizzati come disciplinari di produzione afferenti al  SQNZ  su
richiesta della regione che li ha riconosciuti. 
  6. Per ottenere il riconoscimento di cui al precedente comma  5,  i
disciplinari di produzione regionali devono rientrare in un regime di
qualita' conforme  alle  previsioni  del  regolamento  delegato  (UE)
2022/126,  ed  aver  completato  la  procedura  d'informazione   alla
Commissione europea prevista dall'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015. 
  7. Con proprio decreto il Ministero provvede al riconoscimento  dei
disciplinari  di  produzione  regionali  in  possesso  dei  requisiti
previsti dal presente articolo  da  inserire  nell'SQNZ,  compresi  i
relativi piani di controllo. 
  8. Con successivi  decreti  il  Ministero  individua  le  modalita'
attuative necessarie a rendere operativo il SQNZ in relazione ad ogni
singolo  disciplinare  di  produzione,  riconosciuto  ai  sensi   del
precedente comma, circa le procedure di adesione degli operatori,  il
piano   di   controllo,   le   autorita'/organismi   di    controllo,
l'etichettatura ed ogni altro aspetto specifico  inerente  lo  stesso
disciplinare di produzione. 
  9. Le denominazioni dei disciplinari  di  produzione  afferenti  il
SQNZ possono essere utilizzate solo per identificare  e/o  comunicare
le relative produzioni certificate.