Art. 3 Disciplinari di produzione del SQNZ 1. Il Ministero riconosce ed autorizza i disciplinari di produzione afferenti al SQNZ se questi soddisfano le condizioni di cui all'art. 1 comma 1 del presente decreto e sono soggetti alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE. 2. Il Ministero, nell'ambito delle diverse tipologie di prodotto afferenti ad una stessa specie zootecnica, puo' riconoscere uno o piu' disciplinari di produzione purche' diversificabili in base alle caratteristiche specifiche del processo produttivo e/o prodotto. 3. I disciplinari di produzione, di cui al precedente comma 1, sono redatti secondo le linee guida di cui all'allegato I al presente decreto, e contengono requisiti di produzione vincolanti per processi produttivi e tipologia di prodotto finalizzati a garantire i requisiti indicati all'art. 1, comma 1 del presente decreto. 4. I disciplinari di produzione sono associati ad uno specifico piano di controllo il rispetto del quale e' verificato da un'autorita'/organismo di controllo. 5. I disciplinari di produzione afferenti ai sistemi di qualita' riconosciuti ed autorizzati dalle regioni possono essere riconosciuti ed autorizzati come disciplinari di produzione afferenti al SQNZ su richiesta della regione che li ha riconosciuti. 6. Per ottenere il riconoscimento di cui al precedente comma 5, i disciplinari di produzione regionali devono rientrare in un regime di qualita' conforme alle previsioni del regolamento delegato (UE) 2022/126, ed aver completato la procedura d'informazione alla Commissione europea prevista dall'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015. 7. Con proprio decreto il Ministero provvede al riconoscimento dei disciplinari di produzione regionali in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo da inserire nell'SQNZ, compresi i relativi piani di controllo. 8. Con successivi decreti il Ministero individua le modalita' attuative necessarie a rendere operativo il SQNZ in relazione ad ogni singolo disciplinare di produzione, riconosciuto ai sensi del precedente comma, circa le procedure di adesione degli operatori, il piano di controllo, le autorita'/organismi di controllo, l'etichettatura ed ogni altro aspetto specifico inerente lo stesso disciplinare di produzione. 9. Le denominazioni dei disciplinari di produzione afferenti il SQNZ possono essere utilizzate solo per identificare e/o comunicare le relative produzioni certificate.