Art. 8 
 
                              Vigilanza 
 
  1. La vigilanza sulle autorita'/organismi di  controllo  e'  svolta
dal  Ministero  -  ICQRF  e  dalle  regioni  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; 
  2. L'attivita' di vigilanza e' effettuata attraverso  le  modalita'
individuate con apposito decreto ministeriale dal Ministero - ICQRF.