IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE)  2012/1151,  (UE)  2014/652,  (UE)  2016/429  e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare  l'art.  1,
comma  1047,  che  demanda   le   funzioni   statali   di   vigilanza
sull'attivita'  di  controllo  degli  organismi  pubblici  e  privati
nell'ambito dei  regimi  di  produzioni  agroalimentari  di  qualita'
registrata all'Ispettorato centrale per il controllo  della  qualita'
dei prodotti agroalimentari del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5
settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 834/2007  del  Consiglio  relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.  20  Disposizioni
di armonizzazione e razionalizzazione della normativa  sui  controlli
in  materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare   biologica,
predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28
luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2  della  legge  12  agosto
2016, n. 170; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  settembre  2014,  n.   18096.
Individuazione  dei  tempi  e  delle  modalita'   di   gestione   dei
provvedimenti adottati dagli organismi  di  controllo  nei  confronti
degli operatori del settore  della  produzione  biologica  a  seguito
dell'accertamento di non conformita', in attuazione dell'art.  7  del
decreto 20 dicembre 2013 n. 15962; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  20  dicembre  2013  n.  15962.
Disposizioni  per  l'adozione  di  un  elenco  di  «non  conformita'»
riguardanti  la  qualificazione   biologica   dei   prodotti   e   le
corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare
agli operatori ai sensi del regolamento (CE) n.  889/2008  modificato
da  ultimo  dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)   2013/392   della
Commissione del 29 aprile 2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2012/1151 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che la
vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo  sui
prodotti  aventi  denominazione   di   origine   protetta   (D.O.P.),
Indicazione  geografica  protetta  (I.G.P.)  o   un'attestazione   di
specificita' (S.T.G.), sia esercitata dal Ministero  delle  politiche
agricole e forestali e dalle  regioni  o  province  autonome  per  le
strutture ricadenti nel territorio di propria competenza; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2004,  n.  297,  recante
disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento  (CEE)  n.
2081/92, relativo alla protezione  delle  indicazioni  geografiche  e
delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto  il  decreto  14  ottobre  2013  Disposizioni  nazionali  per
l'attuazione del regolamento (UE) 2012/1151 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 21  novembre  2012,  sui  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG; 
  Visto il  decreto  ministeriale  1°  dicembre  2005  relativo  alle
disposizioni procedurali in applicazione del decreto  legislativo  19
novembre 2004, n. 297, in materia di  disposizioni  sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  17  luglio  2000  che  istituisce   un   sistema   di
identificazione  e   di   registrazione   dei   bovini   e   relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base  di  carni
bovine; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1825/2000  della  Commissione  del  25
agosto 2000 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti  a  base  di  carni
bovine; 
  Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
1760/2000  per  quanto  riguarda  l'identificazione  elettronica  dei
bovini e l'etichettatura delle carni bovine; 
  Visto il decreto  legislativo  29  gennaio  2004,  n.  58,  recante
disposizioni sanzionatorie per le  violazioni  dei  regolamenti  (CE)
numeri  1760  e  1825  del  2000,  relativi   all'identificazione   e
registrazione  dei  bovini,  nonche'  all'etichettatura  delle  carni
bovine e dei prodotti a base  di  carni  bovine,  ed  in  particolare
l'art. 9 ove e' previsto  che  le  regioni  e  le  province  autonome
provvedono, nell'ambito delle  proprie  competenze,  all'accertamento
delle violazioni amministrative ed alla  irrogazione  delle  relative
sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole
e forestali ed al Ministero della salute; 
  Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2005 recante linee  guida
per i controlli sull'etichettatura delle carni bovine; 
  Visto il decreto  ministeriale  16  gennaio  2015,  n.  876.  Nuove
indicazioni e modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000
per quanto riguarda il titolo  II  relativo  all'etichettatura  delle
carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine  a  seguito  delle
modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2014/653; 
  Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2016  recante  disposizioni
applicative e modifica del decreto 16 gennaio 2015 sull'etichettatura
facoltativa delle carni bovine e abrogazione del decreto 13  dicembre
2001; 
  Visto il regolamento (CEE) n. 543/2008 del  16  giugno  2008  della
Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
1234/2007  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   le   norme   di
commercializzazione per le carni di pollame; 
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004, recante le  modalita'
per l'applicazione di un sistema volontario  di  etichettatura  delle
carni di pollame, in particolare l'art.  10  che  stabilisce  che  la
vigilanza  sulla  corretta  applicazione  della  normativa   relativa
all'etichettatura volontaria delle carni di pollame viene svolta  dal
Ministero delle politiche agricole e  forestali  e  dalle  regioni  e
province autonome sulla base di un programma concordato di  controlli
e di monitoraggio della corretta applicazione dei disciplinari; 
  Visto il regolamento (UE) 2013/1306 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) 2013/1308 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica agricola comune; 
  Visto il  regolamento  delegato  (UE)  2018/273  della  Commissione
dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE)  2013/1308  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema  di
autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo  schedario  viticolo,  i
documenti di accompagnamento e la certificazione, il  registro  delle
entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e
la  pubblicazione  delle  informazioni  notificate,  che  integra  il
regolamento (UE) 2013/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i pertinenti controlli e le  pertinenti  sanzioni,  e
che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e  (CE)
n. 607/2009  della  Commissione  e  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
436/2009 della Commissione e il regolamento  delegato  (UE)  2015/560
della Commissione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione,
dell'11  dicembre  2017,  recante  modalita'  di   applicazione   del
regolamento (UE) 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto  riguarda  il  sistema  di  autorizzazioni  per  gli  impianti
viticoli, la  certificazione,  il  registro  delle  entrate  e  delle
uscite,  le  dichiarazioni  e  le  notifiche  obbligatorie,   e   del
regolamento (UE) 2013/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga  il  regolamento
di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) 2013/1308 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di  protezione
delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle
menzioni tradizionali  nel  settore  vitivinicolo,  la  procedura  di
opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche  del  disciplinare
di   produzione,   la   cancellazione   della   protezione    nonche'
l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 disciplina  organica  della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo del 2 agosto 2018, n.  7552  recante  sistema
dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi  dell'art.  64
della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la  disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto 18 luglio 2018 recante  Sistema  dei  controlli  e
vigilanza per i vini che non vantano  una  denominazione  di  origine
protetta o indicazione  geografica  protetta  e  sono  designati  con
l'annata e il nome delle varieta' di vite,  ai  sensi  dell'art.  66,
della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto 12 marzo 2019, Disciplina  degli  esami  analitici
per i vini DOP e IGP,  degli  esami  organolettici  e  dell'attivita'
delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del  finanziamento
dell'attivita' della commissione di degustazione di appello; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/787 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  17  aprile  2019,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione e  all'etichettatura  delle  bevande
spiritose, all'uso delle denominazioni  di  bevande  spiritose  nella
presentazione e  nell'etichettatura  di  altri  prodotti  alimentari,
nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche  delle  bevande
spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di  distillati  di  origine
agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n.
110/2008; 
  Visto il decreto ministeriale n. 5195 del 13  maggio  2010  recante
Disposizioni di attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  110/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,  concernente
la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e
la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; 
  Visto il regolamento (UE) 2014/251 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26  febbraio  2014,  concernente  la  definizione,  la
designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e  che
abroga il regolamento (CEE) n. 1601/1991; 
  Vista la legge n. 4, del 3 febbraio 2011, recante  Disposizioni  in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari; 
  Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  recante
Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno   al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Visto il decreto interministeriale n.  341750  del  2  agosto  2022
recante la disciplina  del  Sistema  di  qualita'  nazionale  per  il
benessere animale, ai sensi dell'art. 224-bis, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione  17  luglio
2020, n. 77; 
  Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante  Sistema
nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle
produzioni agroalimentari regolamentate; 
  Visto il decreto dipartimentale  del  12  marzo  2015,  n.  271  di
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi  1  e  2,  del
citato  decreto  ministeriale  del  16  febbraio  2012,  recante   le
modalita' di funzionamento della banca dati vigilanza; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  4  del  regolamento   (UE)
2017/625, lo Stato membro deve garantire un coordinamento efficace ed
efficiente di tutte le autorita'  coinvolte  quando,  per  lo  stesso
settore, piu' autorita'  sono  designate  a  organizzare  o  eseguire
controlli ufficiali; 
  Considerata l'evoluzione del quadro normativo di riferimento  delle
produzioni di  qualita'  regolamentata  e  dei  relativi  sistemi  di
controllo e vigilanza; 
  Considerata la differente organizzazione delle autorita' competenti
allo  svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  e   la   differente
competenza territoriale e settoriale; 
  Ritenuto opportuno di ridefinire il sistema nazionale di  vigilanza
attraverso  la  semplificazione  del  processo   di   programmazione,
monitoraggio e rendicontazione dell'attivita', cosi'  come  delineato
dal citato decreto ministeriale 16 febbraio 2012; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, reso nella seduta del 21 dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Scopo e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  ministeriale,  di  seguito  solo  decreto,
disciplina le modalita' di coordinamento delle  autorita'  competenti
in materia di  vigilanza  a  norma  dell'art.  33,  lettera  a),  del
regolamento (UE) 2017/625, allo scopo di  assicurare  uniformita'  ed
efficacia  dell'attivita'  di  vigilanza  su  tutto   il   territorio
nazionale.