Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) autorita' competente per l'attivita' di vigilanza: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (di seguito: ICQRF) - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari - Ufficio PREF II - Vigilanza, gli uffici territoriali ICQRF e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i settori attribuiti dalle norme; b) produzioni agroalimentari certificate: le produzioni agroalimentari per le quali e' previsto un sistema di controllo e certificazione ad opera di un organismo di controllo e certificazione incaricato dall'autorita' competente; c) organismo di controllo e certificazione: soggetto pubblico o privato, terzo e indipendente, incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a svolgere servizi di valutazione della conformita' per le produzioni agroalimentari certificate, accreditato alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, se previsto dalle norme di riferimento; d) valutazione della conformita': procedura atta a dimostrare che le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio siano state rispettate; e) certificazione: processo che, attraverso diverse operazioni di valutazione e accertamento svolte da soggetti terzi, accreditati e autorizzati, conferisce (in caso di esito positivo) una certificazione di conformita'; f) accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che un determinato organismo di certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; g) linee guida: una raccolta di disposizioni aventi funzione di indirizzo e coordinamento, riguardanti le modalita' operative per la programmazione, esecuzione dell'attivita' di vigilanza e gestione degli esiti, al fine di assicurare omogeneita' di comportamenti delle autorita' competenti; h) vigilanza: complesso delle attivita' svolte dalle autorita' competenti, attraverso l'organizzazione di audit o ispezioni, finalizzate a verificare che non sussistano carenze di requisiti e carenze dell'organismo di controllo e certificazione nell'espletamento dei compiti di valutazione della conformita' affidati, compresa la verifica dell'efficacia, dell'indipendenza e dell'obiettivita' del modo in cui sono svolti tali compiti, e che per la risoluzione di tali carenze, ove rilevate, lo stesso abbia adottato correttivi appropriati e tempestivi; i) vigilanza partecipata: attivita' svolta con la partecipazione di piu' autorita'; l) vigilanza non partecipata: attivita' svolta da una sola autorita'; m) banca dati vigilanza: sistema informativo con il quale sono raccolti e resi disponibili alle autorita' competenti: i dati dell'attivita' svolta dagli organismi di controllo; i dati sulla attivita' di vigilanza svolta dalle autorita' competenti; gli esiti della sorveglianza dell'ente unico di accreditamento per il reciproco scambio informativo.