Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  autorita'  competente  per  l'attivita'  di   vigilanza:   il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste  -  Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'   e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (di seguito:  ICQRF)  -
Direzione generale della  prevenzione  e  del  contrasto  alle  frodi
agroalimentari - Ufficio PREF II - Vigilanza, gli uffici territoriali
ICQRF e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per  i
settori attribuiti dalle norme; 
    b)   produzioni   agroalimentari   certificate:   le   produzioni
agroalimentari per le quali e' previsto un  sistema  di  controllo  e
certificazione ad opera di un organismo di controllo e certificazione
incaricato dall'autorita' competente; 
    c) organismo di controllo e certificazione: soggetto  pubblico  o
privato,   terzo   e   indipendente,   incaricato    dal    Ministero
dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  a
svolgere servizi di valutazione della conformita' per  le  produzioni
agroalimentari certificate, accreditato alla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065:2012, se previsto dalle norme di riferimento; 
    d) valutazione della conformita': procedura atta a dimostrare che
le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un  processo,  a
un servizio siano state rispettate; 
    e) certificazione: processo che, attraverso diverse operazioni di
valutazione e accertamento svolte da soggetti  terzi,  accreditati  e
autorizzati,   conferisce   (in   caso   di   esito   positivo)   una
certificazione di conformita'; 
    f)  accreditamento:  attestazione  da  parte  di   un   organismo
nazionale  di  accreditamento  che  un   determinato   organismo   di
certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme  armonizzate  e,
ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi  quelli
definiti  nei  rilevanti  programmi  settoriali,  per  svolgere   una
specifica attivita' di valutazione della conformita'; 
    g) linee guida: una raccolta di disposizioni aventi  funzione  di
indirizzo e coordinamento, riguardanti le modalita' operative per  la
programmazione, esecuzione dell'attivita'  di  vigilanza  e  gestione
degli esiti, al fine di assicurare omogeneita' di comportamenti delle
autorita' competenti; 
    h) vigilanza: complesso delle attivita'  svolte  dalle  autorita'
competenti,  attraverso  l'organizzazione  di  audit   o   ispezioni,
finalizzate a verificare che non sussistano carenze  di  requisiti  e
carenze    dell'organismo    di    controllo     e     certificazione
nell'espletamento  dei  compiti  di  valutazione  della   conformita'
affidati, compresa la verifica  dell'efficacia,  dell'indipendenza  e
dell'obiettivita' del modo in cui sono svolti tali compiti, e che per
la risoluzione  di  tali  carenze,  ove  rilevate,  lo  stesso  abbia
adottato correttivi appropriati e tempestivi; 
    i) vigilanza partecipata: attivita' svolta con la  partecipazione
di piu' autorita'; 
    l) vigilanza  non  partecipata:  attivita'  svolta  da  una  sola
autorita'; 
    m) banca dati vigilanza: sistema informativo con  il  quale  sono
raccolti e resi disponibili alle autorita' competenti: 
      i dati dell'attivita' svolta dagli organismi di controllo; 
      i dati sulla attivita'  di  vigilanza  svolta  dalle  autorita'
competenti; 
      gli esiti della sorveglianza dell'ente unico di  accreditamento
per il reciproco scambio informativo.