Art. 4 Composizione e compiti del Comitato nazionale di vigilanza 1. Il Comitato nazionale di vigilanza, istituito presso l'ICQRF, e' composto dall'ispettore generale capo, con funzioni di presidente, dal direttore generale competente in materia di vigilanza, con funzioni di vicario; dal dirigente dell'ufficio competente in materia di vigilanza, da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma o da un suo sostituto, in assenza del titolare. 2. Le regioni e province autonome comunicano all'ICQRF la nomina di nuovi rappresentanti e sostituti dei rappresentanti. 3. Il Comitato nazionale di vigilanza svolge i seguenti compiti: A) definisce e approva entro il 31 dicembre di ciascun anno il programma annuale di vigilanza partecipata e, eventualmente, l'attivita' non partecipata; B) elabora e approva le linee guida, le procedure e le istruzioni operative per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza partecipata; C) esamina le risultanze dell'attivita' di vigilanza svolta dalle autorita' compenti sulla base del programma annuale di cui alla lettera A); D) redige una relazione annuale sulla vigilanza partecipata svolta; E) propone e organizza programmi formativi comuni per le autorita' competenti; F) esamina aspetti normativi specifici che hanno impatto sull'attivita' di vigilanza; G) propone interventi evolutivi del sistema informativo banca dati vigilanza. 4. Il Comitato definisce il regolamento di funzionamento, prevedendo l'attivazione di gruppi di lavoro permanenti o specifici e il dettaglio dei programmi formativi di cui alla lettera E) del comma 3, e lo approva; 5. I compiti di cui alle lettere B, D, e G sono svolti nell'ambito gruppi di lavoro istituiti con il regolamento di funzionamento. 6. Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta per ciascun semestre e ogni volta che cio' si renda necessario, anche su istanza motivata di almeno due regioni/province autonome. 7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dall'ICQRF.