Art. 4 
 
                       Composizione e compiti 
                 del Comitato nazionale di vigilanza 
 
  1. Il Comitato nazionale di vigilanza, istituito presso l'ICQRF, e'
composto dall'ispettore generale capo, con  funzioni  di  presidente,
dal direttore  generale  competente  in  materia  di  vigilanza,  con
funzioni di vicario; dal dirigente dell'ufficio competente in materia
di vigilanza, da un rappresentante di ciascuna  regione  e  provincia
autonoma o da un suo sostituto, in assenza del titolare. 
  2. Le regioni e province autonome comunicano all'ICQRF la nomina di
nuovi rappresentanti e sostituti dei rappresentanti. 
  3. Il Comitato nazionale di vigilanza svolge i seguenti compiti: 
    A) definisce e approva entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il
programma  annuale  di  vigilanza   partecipata   e,   eventualmente,
l'attivita' non partecipata; 
    B) elabora e approva le linee guida, le procedure e le istruzioni
operative per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza partecipata; 
    C) esamina le risultanze dell'attivita' di vigilanza svolta dalle
autorita' compenti sulla base  del  programma  annuale  di  cui  alla
lettera A); 
    D) redige  una  relazione  annuale  sulla  vigilanza  partecipata
svolta; 
    E)  propone  e  organizza  programmi  formativi  comuni  per   le
autorita' competenti; 
    F)  esamina  aspetti  normativi  specifici  che   hanno   impatto
sull'attivita' di vigilanza; 
    G) propone interventi evolutivi  del  sistema  informativo  banca
dati vigilanza. 
  4.  Il  Comitato  definisce  il   regolamento   di   funzionamento,
prevedendo l'attivazione di gruppi di lavoro permanenti o specifici e
il dettaglio dei programmi formativi di cui alla lettera E) del comma
3, e lo approva; 
  5. I compiti di cui alle lettere B, D, e G sono svolti  nell'ambito
gruppi di lavoro istituiti con il regolamento di funzionamento. 
  6. Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta  per  ciascun
semestre e ogni volta che cio' si renda necessario, anche su  istanza
motivata di almeno due regioni/province autonome. 
  7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dall'ICQRF.