Art. 5 Programmazione ed esecuzione dell'attivita' di vigilanza 1. Entro il mese di novembre di ogni anno il Comitato predispone il programma nazionale di vigilanza per l'anno successivo. 2. Il programma nazionale di vigilanza individua, per ambito certificato, gli organismi di controllo e certificazione, la/e autorita' incaricata/e dello svolgimento della vigilanza annuale e la ripartizione delle attivita' tra le autorita' competenti. 3. Le attivita' sono condotte in conformita' alle modalita' operative stabilite nelle linee guida adottate ai sensi della lettera B), del comma 3, dell'art. 4, del decreto. 4. Gli oneri dell'attivita' di vigilanza gravano sulle autorita' procedenti.