Art. 5 
 
      Programmazione ed esecuzione dell'attivita' di vigilanza 
 
  1. Entro il mese di novembre di ogni anno il Comitato predispone il
programma nazionale di vigilanza per l'anno successivo. 
  2. Il  programma  nazionale  di  vigilanza  individua,  per  ambito
certificato,  gli  organismi  di  controllo  e  certificazione,  la/e
autorita' incaricata/e dello svolgimento della vigilanza annuale e la
ripartizione delle attivita' tra le autorita' competenti. 
  3.  Le  attivita'  sono  condotte  in  conformita'  alle  modalita'
operative stabilite nelle linee guida adottate ai sensi della lettera
B), del comma 3, dell'art. 4, del decreto. 
  4. Gli oneri dell'attivita' di vigilanza  gravano  sulle  autorita'
procedenti.