Art. 6 Informative 1. Le autorita' competenti, che nel corso della vigilanza riscontrano delle situazioni critiche che possono pregiudicare l'affidabilita' del sistema di controllo e certificazione o l'affidabilita' dell'organismo di controllo e certificazione, trasmettono gli esiti della vigilanza alla direzione generale competente. 2. Su iniziativa dell'autorita' incaricata, il Comitato nazionale di vigilanza e' informato delle situazioni critiche accertate di cui al comma 1.