Art. 7 Banca dati vigilanza 1. Il sistema informativo banca dati vigilanza e' disponibile sull'infrastruttura Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). 2. Alle autorita' competenti per l'attivita' di vigilanza e' garantito l'accesso alla banca dati vigilanza. 3. Le autorita' competenti per l'attivita' di vigilanza inseriscono in banca dati vigilanza gli esiti dell'attivita' svolta di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) e l). 4. La banca dati vigilanza garantisce un adeguato livello di interoperabilita' con altri sistemi informativi pubblici contenenti informazioni in materia di produzioni agroalimentari certificate utili ai fini della vigilanza.