Art. 7 
 
                        Banca dati vigilanza 
 
  1. Il sistema  informativo  banca  dati  vigilanza  e'  disponibile
sull'infrastruttura Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). 
  2. Alle  autorita'  competenti  per  l'attivita'  di  vigilanza  e'
garantito l'accesso alla banca dati vigilanza. 
  3. Le autorita' competenti per l'attivita' di vigilanza inseriscono
in banca dati  vigilanza  gli  esiti  dell'attivita'  svolta  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera i) e l). 
  4. La banca  dati  vigilanza  garantisce  un  adeguato  livello  di
interoperabilita' con altri sistemi informativi  pubblici  contenenti
informazioni in  materia  di  produzioni  agroalimentari  certificate
utili ai fini della vigilanza.