Art. 2
Criteri di riparto per il finanziamento dei centri
per uomini autori di violenza
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 26-bis
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dell'art. 1, commi
661 e 669, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in base ai seguenti
criteri:
a) euro 7.000.000,00 all'istituzione e al potenziamento dei
centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, ai sensi dell'art.
26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020;
b) euro 1.000.000,00 all'istituzione e al potenziamento dei
centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonche' al loro
funzionamento, ai sensi dell'art. 1, comma 661, lettera a) della
legge n. 234 del 2021;
c) euro 1.000.000,00 alle attivita' di monitoraggio e raccolta di
dati, ai sensi dell'art. 1, comma 661, lettera b) e comma 665 della
legge n. 234 del 2021.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 del presente
articolo, lettera b), ai sensi del citato comma 662, tiene conto:
a) della programmazione delle regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e degli interventi gia' operativi per
contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per
favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di
genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la
vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le
ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;
b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di
violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime
finalita', comunque denominati, gia' esistenti in ciascuna regione e
provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a
livello nazionale;
c) della necessita' di uniformare le modalita' di intervento dei
centri di cui ai commi da 661 a 667, del citato art. 1 della legge n.
234 del 2021, con particolare attenzione alla necessita' della
continuita' dell'operativita' e alla standardizzazione delle
modalita' di azione e di trattamento da parte dei soggetti che
gestiscono i centri e gli enti.
3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera
a) del presente articolo, tra le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del
Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto
interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 1 allegata al
presente decreto.
4. In sede di prima applicazione e nelle more dell'entrata in
vigore dell'intesa sui requisiti minimi dei centri per uomini autori
di violenza (CUAV) del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR,
il riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano delle risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera b) del
presente articolo, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2022 riferiti
alla popolazione residente nelle regioni e nelle Province autonome di
Trento e Bolzano nonche' sui dati forniti al Dipartimento per le pari
opportunita' dal coordinamento tecnico della VIII commissione
«Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, relativi al numero di centri per uomini autori di violenza
esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella
2 allegata al presente decreto. Per le regioni e le province autonome
che non dispongono di alcun centro sul territorio, per le finalita'
di cui al comma 2 del presente articolo, sara' attribuito, ai soli
fini della ripartizione di cui al presente decreto, un numero pari a
uno.
5. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera c) del
presente articolo sono ripartite secondo una quota fissa tra le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come da
tabella 3 allegata al presente decreto.
6. La quota delle risorse destinate alle Province autonome di
Trento e Bolzano, pari rispettivamente ad euro 116.223,00 ed euro
114.769,00 e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art.
2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la
predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al
Capo X, capitolo 2368, art. 6.