Art. 3
Modalita' di trasferimento
1. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle
regioni le risorse indicate nella tabella 1 allegata al presente
decreto, che ne fa parte integrante, a seguito di specifica richiesta
da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse,
direttamente al medesimo Dipartimento per le pari opportunita',
all'indirizzo di posta elettronica certificata:
progettiviolenza@pec.governo.it
2. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data
della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari
opportunita' dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di
controllo del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita
nota programmatica che tenga conto di quanto previsto all'art. 2,
comma 2.
3. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' a
trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione,
secondo gli importi indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al
presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del
Dipartimento medesimo della nota programmatica di cui al comma 2 del
presente articolo.
4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 661, lettera
b) della legge n. 234 del 2021, il Dipartimento per le pari
opportunita' fornira' alle regioni un set minimo di indicatori volti
a rilevare le informazioni finalizzate al monitoraggio e la raccolta
di dati di cui al comma 665 del medesimo art. 1 al fine di garantirne
l'uniformita' e l'armonizzazione a livello nazionale anche ai fini
della presentazione della relazione annuale alle Camere di cui al
comma 666 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021.