Art. 2 
 
        Misure per il rafforzamento della capacita' operativa 
                  del Comune di Casamicciola Terme 
 
  1. Al fine di consentire  la  piena  operativita'  e  capacita'  di
risposta della struttura comunale nella gestione delle  misure  volte
al  contrasto   dell'emergenza   in   rassegna   e   per   consentire
l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 1  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 954 del 24  dicembre
2022 il Comune di Casamicciola Terme, puo', ove ritenuto  necessario,
procedere anche  in  deroga  all'art.  7,  comma  6-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 febbraio 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio