Art. 2 Misure per il rafforzamento della capacita' operativa del Comune di Casamicciola Terme 1. Al fine di consentire la piena operativita' e capacita' di risposta della struttura comunale nella gestione delle misure volte al contrasto dell'emergenza in rassegna e per consentire l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 954 del 24 dicembre 2022 il Comune di Casamicciola Terme, puo', ove ritenuto necessario, procedere anche in deroga all'art. 7, comma 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 2023 Il Capo del Dipartimento: Curcio