Art. 17 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per operare  le  riduzioni  di  risorse  previste  dal  presente
decreto,  il  Ministero   dell'interno   provvede   a   decurtare   i
corrispondenti importi dalle  somme  da  erogare  alla  Provincia  di
Bergamo e ai Comuni di Almenno San Salvatore, di Bergamo, di Camerata
Cornello, di Casnigo, di Colzate, di Costa Volpino, di Gazzaniga,  di
Gorno, di Lenna, di  Martinengo,  di  Ponteranica,  di  San  Giovanni
Bianco, di  San  Pellegrino  Terme,  di  Vertova  e  di  Zogno  della
Provincia di Bergamo. 
  2. Qualora non sia  possibile  l'integrale  recupero  delle  minori
entrate per lo Stato in forza della riduzione  delle  risorse,  sulla
base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia  delle
entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui  tributi
spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02. 
  3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a  procedere,
in  tutto  o  in  parte,  al   recupero   richiesto   dal   Ministero
dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute
direttamente al capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.
3575/02,   dando   comunicazione   dell'adempimento   al    Ministero
dell'interno. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 28 dicembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

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