Art. 2 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                   al Comune di Bagnara di Romagna 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bagnara  di
Romagna (RA) sono ridotte annualmente in misura pari  alla  riduzione
delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta'  al
medesimo  Comune  dell'immobile  denominato  «compendio  decreto   di
trasferimento per debito  d'imposta  a  carico  di  Faziani  Enrico»,
meglio  individuato  nel  provvedimento   del   direttore   regionale
dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale  Emilia-Romagna  prot.
n. 2014/13821/U.O.ST-BO3 del 18 agosto 2014, a decorrere  dalla  data
del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  5.076,00
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di  Bagnara
di Romagna. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  42.499,33,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 5.076,00.