Art. 12 
 
  Le  sezioni  di  Tesoreria   dello   Stato   sono   autorizzate   a
contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico  documento
riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano -  nello  stesso
giorno  fissato  per  l'emissione  dei  BOT  dal  presente  decreto -
quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso. 
  La spesa per gli  interessi  passivi  gravera'  sul  capitolo  2215
(unita' di voto 21.1) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  dell'esercizio  finanziario
2024. 
  L'entrata relativa agli interessi attivi verra' imputata al capo X,
capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto 2.1.93),  con  valuta  pari  al
giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma  1,  del
presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente  sezione
di Tesoreria dello Stato rilascera' apposita quietanza di entrata.