Art. 16 
 
  L'importo  spettante  di  diritto  a   ciascuno   specialista   nel
collocamento supplementare e' cosi' determinato: 
    a) per un importo di norma pari al  5  per  cento  dell'ammontare
nominale offerto nell'asta ordinaria, e'  pari  al  rapporto  fra  il
valore dei titoli di cui lo specialista e'  risultato  aggiudicatario
nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa  quella
ordinaria immediatamente precedente  alla  riapertura  stessa,  e  il
totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti  ammessi
a partecipare al  collocamento  supplementare;  non  concorrono  alla
determinazione dell'importo  spettante  a  ciascuno  specialista  gli
importi assegnati secondo le modalita' di cui all'art. 2 del presente
decreto; 
    b) per un importo ulteriore pari al 5  per  cento  dell'ammontare
nominale offerto nell'asta ordinaria,  e'  attribuito  in  base  alla
valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance  relativa  agli
specialisti  medesimi,  rilevata  trimestralmente   sulle   sedi   di
negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi  dell'art.  23,  commi
10, 11, 13 e 14, del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 22 dicembre 2009, n. 216,  citato  nelle  premesse;  tale
valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e  agli  specialisti
stessi. 
  L'importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 5 per
cento  dell'ammontare  nominale  offerto  nell'asta  ordinaria,  puo'
essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla
chiusura della procedura d'asta ordinaria. 
  Le  richieste  sono  soddisfatte  assegnando   prioritariamente   a
ciascuno specialista il  minore  tra  l'importo  richiesto  e  quello
spettante di  diritto.  Qualora  uno  o  piu'  specialisti  dovessero
presentare richieste inferiori a quelle loro  spettanti  di  diritto,
ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la  differenza  viene
assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a
quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in  base
alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b). 
  Il   regolamento   dei   titoli   sottoscritti   nel   collocamento
supplementare viene  effettuato  dagli  operatori  assegnatari  nello
stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria
indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.