Art. 17 
 
  L'ammontare  degli  interessi  derivanti  dai  BOT  e'  corrisposto
anticipatamente  ed  e'  determinato,  ai  soli  fini  fiscali,   con
riferimento al prezzo medio ponderato - espresso  con  arrotondamento
al terzo decimale -  corrispondente  al  rendimento  medio  ponderato
della prima tranche. 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il  presente
decreto si applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo
del  1°  aprile  1996,  n.  239   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 febbraio 2023 
 
                        p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni