Art. 6 
 
                        Trasmissione di dati 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
comunica  all'Agenzia  delle  entrate,  con   modalita'   telematiche
definite  d'intesa,  l'elenco  delle   imprese   ammesse   a   fruire
dell'agevolazione e l'importo del contributo concesso. Con le  stesse
modalita' sono comunicate le eventuali variazioni  o  revoche,  anche
parziali, dei crediti d'imposta concessi. 
  2.  L'Agenzia  delle   entrate   trasmette   al   Ministero   delle
infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili,   con   modalita'
telematiche e  secondo  termini  definiti  d'intesa,  l'elenco  delle
imprese che hanno utilizzato in compensazione il  credito  d'imposta,
con i relativi importi.