Art. 3 Comitato promotore 1. Le aziende, singole o associate, le organizzazioni di produttori, i soggetti, pubblici e privati, gli enti locali che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico nonche' enti di ricerca che svolgono attivita' di ricerca in materia, costituiscono un comitato promotore, rappresentativo del tessuto socio-economico territoriale regionale o interregionale. 2. Le aziende biologiche, gli operatori biologici e i gruppi di operatori che aderiscono al comitato promotore, devono aver gia' notificato la propria attivita' al metodo di produzione biologica. 3. I soggetti che aderiscono al comitato promotore formalizzano la loro partecipazione attraverso la stipula e la sottoscrizione di un protocollo per l'individuazione anche territoriale e la costituzione del distretto biologico. 4. Il protocollo di cui al comma 3 deve contenere le seguenti informazioni: a) i soggetti partecipanti al comitato promotore di cui al comma 1; b) per le aziende biologiche che aderiscono al comitato promotore l'autocertificazione che attesta l'avvenuta notifica di cui al comma 2; c) delimitazione territoriale del costituendo distretto biologico; d) indicazione delle attivita' partecipative che s'intende attivare nei territori del distretto, al fine di garantire la piu' ampia adesione al costituendo distretto dei soggetti di cui all'art. 4. 5. Il protocollo di cui al comma precedente deve essere affisso all'albo pretorio dei comuni il cui territorio e' ricompreso nel costituendo distretto e pubblicato anche sul sito web istituzionale dei medesimi comuni laddove esistente. 6. Il comitato promotore, anche previa organizzazione di opportune attivita' di animazione volte a favorire l'aggregazione dei soggetti di cui al successivo art. 4 e condivisione di obiettivi e proposte, presenta la richiesta di riconoscimento del distretto biologico alla regione di appartenenza ovvero a ciascuna regione nel caso di distretti compresi nel territorio di piu' regioni, come previsto dall'art. 13, comma 6 della legge. 7. Il comitato promotore individua al proprio interno un soggetto gestore per la rappresentanza esterna del comitato medesimo e per l'inoltro della richiesta di riconoscimento all'amministrazione regionale competente di cui al comma 5. 8. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.