Art. 3 
 
                         Comitato promotore 
 
  1.  Le  aziende,  singole  o  associate,   le   organizzazioni   di
produttori, i soggetti, pubblici  e  privati,  gli  enti  locali  che
intendono  promuovere  la  costituzione  di  un  distretto  biologico
nonche' enti di ricerca che svolgono attivita' di ricerca in materia,
costituiscono un  comitato  promotore,  rappresentativo  del  tessuto
socio-economico territoriale regionale o interregionale. 
  2. Le aziende biologiche, gli operatori biologici  e  i  gruppi  di
operatori che aderiscono al  comitato  promotore,  devono  aver  gia'
notificato la propria attivita' al metodo di produzione biologica. 
  3. I soggetti che aderiscono al comitato promotore formalizzano  la
loro partecipazione attraverso la stipula e la sottoscrizione  di  un
protocollo per l'individuazione anche territoriale e la  costituzione
del distretto biologico. 
  4. Il protocollo di cui al  comma  3  deve  contenere  le  seguenti
informazioni: 
    a) i soggetti partecipanti al comitato promotore di cui al  comma
1; 
    b) per le aziende biologiche che aderiscono al comitato promotore
l'autocertificazione che attesta l'avvenuta notifica di cui al  comma
2; 
    c)   delimitazione   territoriale   del   costituendo   distretto
biologico; 
    d)  indicazione  delle  attivita'  partecipative  che   s'intende
attivare nei territori del distretto, al fine di  garantire  la  piu'
ampia adesione al costituendo distretto dei soggetti di cui  all'art.
4. 
  5. Il protocollo di cui al comma  precedente  deve  essere  affisso
all'albo pretorio dei comuni il  cui  territorio  e'  ricompreso  nel
costituendo distretto e pubblicato anche sul sito  web  istituzionale
dei medesimi comuni laddove esistente. 
  6. Il comitato promotore, anche previa organizzazione di  opportune
attivita' di animazione volte a favorire l'aggregazione dei  soggetti
di cui al successivo art. 4 e condivisione di obiettivi  e  proposte,
presenta la richiesta di riconoscimento del distretto biologico  alla
regione di  appartenenza  ovvero  a  ciascuna  regione  nel  caso  di
distretti compresi nel territorio  di  piu'  regioni,  come  previsto
dall'art. 13, comma 6 della legge. 
  7. Il comitato promotore individua al proprio interno  un  soggetto
gestore per la rappresentanza esterna del  comitato  medesimo  e  per
l'inoltro  della  richiesta  di  riconoscimento   all'amministrazione
regionale competente di cui al comma 5. 
  8. Ai partecipanti al comitato  promotore  non  spettano  compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.