Art. 7 Condizioni per il funzionamento amministrativo del distretto biologico 1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria di riconoscimento, il distretto assume la forma giuridica indicata nel piano di distretto e trasmette alla regione competente gli atti relativi alla costituzione della societa' di distretto e lo statuto approvato e sottoscritto dagli aderenti alla societa'. Decorsi inutilmente i termini per la trasmissione degli atti sopraindicati, l'amministrazione archivia la domanda. 2. Decorsi trenta giorni dalla ricezione degli atti, la regione competente adotta il provvedimento di riconoscimento e lo notifica al Ministero per gli adempimenti successivi di competenza. 3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito negativo dell'istruttoria di riconoscimento, il richiedente puo' presentare osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione, a seguito delle quali la regione confermera' o modifichera', se ne ricorrono i presupposti, l'esito istruttorio. Decorsi inutilmente i termini per la presentazione di osservazioni, l'esito istruttorio assume carattere definitivo con l'emissione di provvedimento finale.