Art. 7 
 
Condizioni  per  il  funzionamento   amministrativo   del   distretto
                              biologico 
 
  1.  Entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione
dell'esito positivo dell'istruttoria di riconoscimento, il  distretto
assume la forma giuridica indicata nel piano di distretto e trasmette
alla regione competente gli atti  relativi  alla  costituzione  della
societa' di distretto e lo statuto  approvato  e  sottoscritto  dagli
aderenti  alla  societa'.  Decorsi  inutilmente  i  termini  per   la
trasmissione degli atti sopraindicati, l'amministrazione archivia  la
domanda. 
  2. Decorsi trenta giorni dalla ricezione  degli  atti,  la  regione
competente adotta il provvedimento di riconoscimento e lo notifica al
Ministero per gli adempimenti successivi di competenza. 
  3.  Entro  dieci  giorni  dal   ricevimento   della   comunicazione
dell'esito   negativo   dell'istruttoria   di   riconoscimento,    il
richiedente puo' presentare osservazioni, eventualmente corredate  da
idonea documentazione, a seguito delle quali la regione confermera' o
modifichera', se ne ricorrono  i  presupposti,  l'esito  istruttorio.
Decorsi inutilmente i termini per la presentazione  di  osservazioni,
l'esito istruttorio assume carattere definitivo  con  l'emissione  di
provvedimento finale.