Art. 8 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il Commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso  alla
popolazione  o  nelle   attivita'   connesse   all'emergenza.   Detta
ricognizione e' effettuata sulla base  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti,  dal  personale   non   dirigenziale   delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165/2001, dal 22 novembre 2022 e per  l'intera  durata
dello  stato  di  emergenza.  Il  medesimo  Commissario  provvede  al
relativo ristoro, entro il limite massimo di  cinquanta  ore  mensili
pro-capite. 
  2.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2 del decreto legislativo n.  165/2001  direttamente  impegnati
nelle  attivita'  connesse   all'emergenza,   e'   riconosciuta   una
indennita'  mensile  pari  al  30%  della  retribuzione  mensile   di
posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti,  ovvero
pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove  i  contratti
di  riferimento  non  contemplino  la  retribuzione   di   posizione,
commisurata ai giorni di effettivo impiego  per  il  periodo  dal  22
novembre 2022 e per l'intera durata  dello  stato  di  emergenza,  in
deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, sono  posti
a carico delle risorse assegnate al Commissario  delegato  e,  a  tal
fine,  nel  piano  degli  interventi,  sono  quantificate  le   somme
necessarie.