Art. 2
Ambito di applicazione
1. L'aiuto e' finalizzato a compensare i soggetti beneficiari e le
loro imprese socie conferenti della perdita di reddito causata
dell'incremento dei costi energetici, dall'aumento dei costi delle
materie prime e dalla riduzione dei consumi dei prodotti
ortofrutticoli di IV gamma, quale effetto correlato al deciso aumento
del tasso inflattivo che sta impattando sulla capacita' di spesa
delle famiglie.
2. La determinazione dell'aiuto di cui al comma 1 del presente
articolo e' parametrata al valore della produzione commercializzata
dei prodotti di IV gamma da ciascun richiedente nell'anno 2021,
ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori.
3. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di
utilizzo di parte delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»,
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni e rifinanziato
per gli anni 2022 e 2023 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e
incrementato, per il solo anno 2022, dall'art. 20, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51 e dall'art. 19, comma 1 del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2022, n. 91. Il presente decreto stabilisce in particolare:
a) le risorse destinate alle imprese della filiera ortofrutticola
che producono alimenti destinati alla produzione di prodotti di IV
gamma;
b) l'oggetto di intervento;
c) i criteri per la determinazione dell'aiuto;
d) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
e) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto
del limite massimo dell'aiuto.