Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. L'aiuto e' finalizzato a compensare i soggetti beneficiari e  le
loro imprese  socie  conferenti  della  perdita  di  reddito  causata
dell'incremento dei costi energetici, dall'aumento  dei  costi  delle
materie  prime  e  dalla   riduzione   dei   consumi   dei   prodotti
ortofrutticoli di IV gamma, quale effetto correlato al deciso aumento
del tasso inflattivo che sta  impattando  sulla  capacita'  di  spesa
delle famiglie. 
  2. La determinazione dell'aiuto di cui  al  comma  1  del  presente
articolo e' parametrata al valore della  produzione  commercializzata
dei prodotti di IV  gamma  da  ciascun  richiedente  nell'anno  2021,
ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori. 
  3. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
utilizzo di parte delle risorse del  «Fondo  per  lo  sviluppo  e  il
sostegno delle filiere agricole, della  pesca  e  dell'acquacoltura»,
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 128, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178 e successive modifiche ed  integrazioni  e  rifinanziato
per gli anni 2022 e 2023 dalla legge  30  dicembre  2021,  n.  234  e
incrementato, per il solo anno  2022,  dall'art.  20,  comma  1,  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51 e dall'art. 19, comma 1 del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91. Il presente decreto stabilisce in particolare: 
    a) le risorse destinate alle imprese della filiera ortofrutticola
che producono alimenti destinati alla produzione di  prodotti  di  IV
gamma; 
    b) l'oggetto di intervento; 
    c) i criteri per la determinazione dell'aiuto; 
    d) la procedura per l'ammissione all'aiuto; 
    e) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto
del limite massimo dell'aiuto.