Art. 4
I beneficiari e ripartizione delle risorse
1. Le risorse di cui all'art. 3 sono destinate alle O.P., A.O.P. e
filiali riconosciute alla data del 1° marzo 2021 e, per loro tramite,
ai soci produttori, aderenti sia in forma singola che associata,
conferitori della materia prima utilizzata per le produzioni di IV
gamma.
2. La ripartizione delle risorse tra i soggetti beneficiari di cui
al comma precedente e' cosi' stabilita:
a) una quota pari a 60,00% alle O.P., A.O.P. e filiali che hanno
commercializzato prodotti di IV gamma;
b) una quota pari a 40,00% ai soci produttori delle predette
organizzazioni che hanno conferito la materia prima utilizzata per le
produzioni di IV gamma.