Art. 4 
 
             I beneficiari e ripartizione delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 3 sono destinate alle O.P., A.O.P.  e
filiali riconosciute alla data del 1° marzo 2021 e, per loro tramite,
ai soci produttori, aderenti sia  in  forma  singola  che  associata,
conferitori della materia prima utilizzata per le  produzioni  di  IV
gamma. 
  2. La ripartizione delle risorse tra i soggetti beneficiari di  cui
al comma precedente e' cosi' stabilita: 
    a) una quota pari a 60,00% alle O.P., A.O.P. e filiali che  hanno
commercializzato prodotti di IV gamma; 
    b) una quota pari a 40,00%  ai  soci  produttori  delle  predette
organizzazioni che hanno conferito la materia prima utilizzata per le
produzioni di IV gamma.