Art. 5
Criterio per la determinazione
del contributo ed entita' dell'aiuto
1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate
alla concessione di contributi nei limiti fissati dal Quadro
temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26
agosto 2022 n. 370386.
2. L'aiuto e' erogato alle imprese beneficiarie come sovvenzione
diretta.
3. Il parametro unitario di aiuto e' determinato nella misura del
5% del valore della V.P.C. (valore della produzione commercializzata)
dei prodotti di IV gamma commercializzati da ciascun richiedente
nell'anno 2021, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci
produttori.
4. La ripartizione dell'aiuto tra i soci produttori conferenti e'
effettuata dalle organizzazioni di produttori e associazioni le quali
provvedono a ripartire gli importi spettanti ai soci produttori
destinatari sulla base del valore percentuale di cui al comma 2
dell'art. 4, secondo parametri oggettivi e non discriminatori.
5. Gli importi di cui al comma 3 sono versati dalle organizzazioni
richiedenti ai soci produttori entro quindici giorni dal ricevimento
del contributo da parte di AGEA.
6. Per le organizzazioni di produttori costituite tra il 1° marzo
2021 e il 31 ottobre 2021 e riconosciute dopo il 1° marzo 2021, il
valore di riferimento e' quello del periodo che va dalla data di
costituzione sino al 31 ottobre 2021, rapportato, pro-quota, ad 8/12.
7. Per le organizzazioni di produttori riconosciute dal 1° novembre
2021 e fino alla data di inoltro della domanda, l'aiuto concedibile
sara' pari al 50% del parametro di aiuto determinato ai sensi del
comma 2.
8. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del
soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti
soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.
9. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati nell'art.
3, comma 1 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a
legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione
dell'agevolazione.
10. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non
spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata
alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che
sono stati riconosciuti dopo il 31 ottobre 2022. Gli aiuti a norma
del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle
sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro
temporaneo.