Art. 6
Procedura di richiesta dell'aiuto
1. Le domande di aiuto sono presentate al soggetto gestore dalle
organizzazioni dei produttori o dalle loro associazioni e dalle
filiali, secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da
emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto.
2. Le domande di cui al comma 1 devono contenere almeno i seguenti
elementi:
a) generalita' del richiedente;
b) Regione o provincia autonoma competente per il riconoscimento;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenete i
seguenti dati:
i. valore della produzione commercializzata relativa ai
prodotti di IV gamma nell'anno 2021;
ii. quantita' dei prodotti di IV gamma commercializzati
nell'anno 2021;
iii. quantita' di prodotto conferito dai soci produttori
destinato alla produzione di alimenti di IV gamma;
iv. elenco dei soci conferenti la materia prima destinata alla
produzione di alimenti di IV gamma, con le seguenti informazioni:
quantita' conferite;
superfici dei soci produttori destinate alla produzione della
materia prima utilizzata dalla O.P., A.O.P. o filiale per la
produzione di alimenti di IV gamma;
d) Criteri e parametri oggettivi, non discriminatori adottati al
fine di ripartire gli importi spettanti ai soci produttori conferenti
che tengono conto, in particolare delle perdite di valore di prodotto
conferito nell'anno 2021;
e) estremi del conto corrente dedicato sul quale dovranno
transitare tutte le operazioni relative all'aiuto ricevuto e agli
importi versati ai soci produttori, ovvero i soci di primo livello;
f) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi
del comma 1.