Art. 7
Istruttoria delle domande
ed erogazione del contributo
1. Il richiedente presenta al soggetto gestore apposita domanda per
il riconoscimento dell'aiuto di cui agli articoli 3 e 4, secondo
modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il
termine di trenta giorni dalla pubblicazione della circolare
attuativa del soggetto gestore.
2. Agea effettua l'istruttoria delle domande entro sessanta giorni
dal termine indicato nell'atto del soggetto gestore di cui al comma
precedente, e calcola, sulla base delle dichiarazioni dei
richiedenti, per ciascuna richiesta giudicata ammissibile, l'aiuto
totale concedibile al singolo richiedente applicando il parametro di
aiuto unitario alla V.P.C. ritenuta ammissibile;
3. Il soggetto gestore, verificata la completezza delle
informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita',
comunica l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente.
4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore
registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto
beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al richiedente
il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.
5. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero
l'elenco dei richiedenti con l'importo dell'aiuto concesso.
6. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la
concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al
richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi
dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
7. Nel caso in cui l'importo dei contributi da concedere superi le
risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 1, AGEA riduce
proporzionalmente, in misura lineare e proporzionale, l'importo da
assegnare a ciascun richiedente.
8. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai richiedenti in una o piu'
soluzioni sulla base delle risorse disponibili.
9. In attuazione di quanto disposto dall'art. 78, comma 1-quater,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni
in legge 24 aprile 2020, n. 27 e sue successive modifiche ed
integrazioni, al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto,
il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire un pagamento in
acconto pari all'80% (ottantapercento) del contributo spettante ai
sensi del precedente comma 2, e ad erogare il 20% (ventipercento) a
saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente.
10. AGEA effettua l'istruttoria delle domande, eroga le risorse
previste ed effettua le opportune verifiche amministrative con
risorse proprie e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.