Art. 2 
 
                        Operazioni agevolate 
 
  1. Alle cessioni d'azienda o di rami di azienda,  di  cui  all'art.
23,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
effettuate a titolo gratuito da imprenditori individuali in favore di
piccole imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107  e  108  del  trattato,  costituite  in  forma  di
societa' cooperativa da parte dei lavoratori provenienti dall'azienda
medesima, si applica: 
    a)  l'esenzione  dall'imposta  sulle  successioni   e   donazioni
prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  di  cui  al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; 
    b) il regime previsto dall'art. 58, comma 1, secondo periodo, del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.