Art. 3 Modalita' di attuazione dell'intervento 1. L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo della societa' cooperativa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. 2. Il regime di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 si applica a condizione che la societa' cooperativa assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell'azienda e subentri nella posizione dell'imprenditore individuale in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.