Art. 3 
 
               Modalita' di attuazione dell'intervento 
 
  1. L'esenzione dall'imposta sulle successioni e  donazioni  di  cui
alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 si applica a  condizione  che
gli aventi causa proseguano l'esercizio  dell'attivita'  d'impresa  o
detengano il controllo della societa' cooperativa per un periodo  non
inferiore a cinque  anni  dalla  data  del  trasferimento,  rendendo,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione
o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. 
  2. Il regime di cui alla lettera b) del  comma  1  dell'art.  2  si
applica a condizione che la societa' cooperativa  assuma  gli  ultimi
valori  fiscalmente  riconosciuti  dell'azienda  e   subentri   nella
posizione  dell'imprenditore  individuale  in  ordine  agli  elementi
dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo  risultare  da
apposito  prospetto  di  riconciliazione  della   dichiarazione   dei
redditi,  i  dati  esposti  in  bilancio  e  i   valori   fiscalmente
riconosciuti.