Art. 3 1. L'art. 13 del decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Correzione di errore materiale). - 1. L'annotazione di cui all'art. 113 CGC e' effettuata mediante la formazione di un documento informatico contenente la copia dell'atto oggetto di correzione e del provvedimento di correzione. 2. Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto digitalmente dal dirigente della Segreteria o dal funzionario delegato, e' inserito nel fascicolo processuale digitale ed e' inviato al sistema di conservazione a norma. 3. Nel caso in cui l'atto oggetto di correzione o il provvedimento di correzione siano in formato analogico, il documento informatico di cui al presente articolo e' ottenuto mediante estrazione di copia informatica conforme all'originale analogico dei provvedimenti stessi.».