Art. 3 
 
  1. L'art. 13 del decreto presidenziale del 24 maggio 2022,  n.  126
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 13 (Correzione di errore materiale). - 1. L'annotazione  di
cui all'art. 113 CGC e'  effettuata  mediante  la  formazione  di  un
documento  informatico  contenente  la  copia  dell'atto  oggetto  di
correzione e del provvedimento di correzione. 
    2.  Il  documento  informatico  cosi'  formato  e'   sottoscritto
digitalmente  dal  dirigente  della  Segreteria  o  dal   funzionario
delegato, e'  inserito  nel  fascicolo  processuale  digitale  ed  e'
inviato al sistema di conservazione a norma. 
    3.  Nel  caso  in  cui  l'atto  oggetto  di   correzione   o   il
provvedimento di correzione siano in formato analogico, il  documento
informatico  di  cui  al  presente  articolo  e'  ottenuto   mediante
estrazione di copia informatica conforme all'originale analogico  dei
provvedimenti stessi.».