((Art. 1-bis 
 
Disposizioni per il potenziamento del ruolo  direttivo  e  del  ruolo
  degli ispettori della Polizia di Stato nonche' per il potenziamento
  del ruolo ispettori della Guardia di finanza 
 
  1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del  decreto  legislativo
29 maggio  2017,  n.  95,  tale  ruolo  e'  ulteriormente  alimentato
mediante  integrale  scorrimento  della  graduatoria   del   concorso
interno, per titoli, per 436  vice  commissari  del  ruolo  direttivo
della Polizia di Stato indetto ai sensi del numero  2)  della  citata
lettera t) con decreto  del  Capo  della  Polizia-Direttore  generale
della  pubblica  sicurezza  del  12  aprile  2019,   pubblicato   nel
Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del  12
aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente  ai
dipendenti ancora in servizio alla data  del  1°  gennaio  2023,  con
collocazione   degli   interessati   in   posizione   sovrannumeraria
nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica  non
antecedente alla predetta data, salvo rinuncia entro i trenta  giorni
successivi alla medesima data. Non si applicano  le  disposizioni  di
cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), numero 2),  e
la promozione alla qualifica di commissario avviene  per  anzianita',
senza  demerito,  dopo  quattro  mesi  di  effettivo  servizio  nella
qualifica di vice commissario. 
  2. Per effetto di quanto  previsto  al  comma  1,  il  ruolo  degli
ispettori della Polizia di Stato e' alimentato con le seguenti misure
straordinarie: 
  a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli  ispettori
della Polizia di Stato e' ulteriormente alimentata mediante integrale
scorrimento della graduatoria del concorso interno, per  titoli,  per
1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, lettera r-quater), del citato decreto legislativo n. 95 del  2017,
con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della  pubblica
sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato nel  Bollettino  ufficiale
del personale  del  Ministero  dell'interno  del  31  dicembre  2020,
Supplemento straordinario n. 1/56-bis,  limitatamente  ai  dipendenti
ancora in servizio alla data del  1°  gennaio  2023,  con  decorrenza
giuridica dal 1° gennaio 2023 e attribuzione della  denominazione  di
«coordinatore» dopo sei anni di effettivo servizio  nella  qualifica,
salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023; 
  b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi  banditi
nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del
citato decreto legislativo n. 95 del 2017, delle disposizioni di  cui
alla lettera c-quinquies) del medesimo articolo 2, comma 1,  i  posti
disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso  interno,
per titoli ed esami, per 1.141 posti  di  vice  ispettore  del  ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato, indetto, ai sensi del  numero
2)  della  citata  lettera  c-bis),  con  decreto  del   Capo   della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del  31  dicembre
2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero
dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58,
sono ampliati nella misura massima di  ulteriori  1.356  unita',  nei
limiti delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  per  il
relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla  data  del
31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso  alla
qualifica di vice ispettore  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  1,
lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche
sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in
ragione di almeno 170 unita' per ciascun anno. 
  3. Le modalita' di svolgimento delle  procedure  concorsuali  della
Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione
della commissione esaminatrice, possono essere  stabilite,  anche  in
deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento: 
  a) alla  loro  semplificazione,  assicurando  comunque  il  profilo
comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova  scritta
o di una prova  orale,  ove  previste  dai  bandi  o  dai  rispettivi
ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova  scritta
si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla; 
  b) alla  possibilita'  dello  svolgimento  delle  prove  anche  con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza. 
  4. All'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo
29 maggio  2017,  n.  95,  la  parola:  «2027»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2028» e le parole: «ciascuno per  1.200»  sono  sostituite
dalle seguenti: «rispettivamente per 1.800 e 2.400». 
  5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi da  1  a  4
del presente articolo e' autorizzata la spesa di 8.090.000  euro  per
l'anno 2023, 8.111.000 euro per  l'anno  2024,  11.102.000  euro  per
l'anno 2025, 11.085.000 euro per l'anno  2026,  12.980.000  euro  per
l'anno 2027, 12.962.000 euro per l'anno  2028,  16.861.000  euro  per
l'anno 2029, 16.606.000 euro per l'anno  2030,  18.091.000  euro  per
l'anno 2031 e 18.075.000 euro per l'anno 2032. 
  6. Agli oneri di cui al comma 5,  pari,  complessivamente,  a  euro
133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si provvede: 
  a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro  2.400.000  per
ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2032,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
5,  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; 
  b) quanto a euro 1.200.000 per ciascuno  degli  anni  dal  2023  al
2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232; 
  c) quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al  2032,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 7,  a  valere
sul capitolo 2568, piano gestionale 01, e, quanto a euro 100.000  per
ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2032,  mediante  corrispondente
riduzione della  medesima  autorizzazione  di  spesa,  a  valere  sul
capitolo 2568, piano gestionale 02; 
  d) quanto a euro 4.690.000 per  l'anno  2023,  euro  4.311.000  per
l'anno 2024, euro 7.302.000  per  l'anno  2025,  euro  7.285.000  per
l'anno 2026, euro 7.330.000  per  l'anno  2027,  euro  7.312.000  per
l'anno 2028, euro 7.311.000  per  l'anno  2029,  euro  7.306.000  per
l'anno 2030, euro 7.341.000 per l'anno 2031  ed  euro  7.325.000  per
l'anno  2032,  mediante  utilizzo  delle  risorse   disponibili   per
l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000,  n.
341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio  2001,  n.
4; 
  e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli  anni  2027  e  2028,
euro 5.750.000 per l'anno 2029, euro 5.500.000  per  l'anno  2030  ed
euro  6.950.000  per  ciascuno  degli  anni  2031  e  2032,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  far  fronte  ad  esigenze
indifferibili, di cui all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori del Corpo della guardia
di finanza, all'articolo 36 del decreto legislativo 29  maggio  2017,
n. 95, dopo il comma 15-duodecies e' inserito il seguente: 
  «15-terdecies. I marescialli aiutanti non utilmente collocati nella
graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria di cui
al  comma  15-duodecies,  fermo  restando  quanto   stabilito   dalla
determinazione del Comandante generale adottata ai sensi del medesimo
comma, sono promossi al  grado  di  luogotenente  con  decorrenza  1°
gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data,  e  iscritti  in
ruolo prima dei parigrado con la stessa anzianita' assoluta». 
  8. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  7,  pari  a
1.728.583 euro per l'anno 2023 e 1.186.599 euro per l'anno  2027,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.))