((Art. 1-ter
Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attivita' della
pubblica amministrazione
1. Al fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei servizi e
delle attivita' della pubblica amministrazione, gli importi e i
quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di
negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti
aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione
dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettivita'
del Sistema pubblico di connettivita', il termine della cui durata
contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31
dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi
complessivi, anche se sia stato gia' raggiunto l'importo o il
quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per
cento del valore iniziale, purche' detti strumenti non siano gia'
stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative
e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario con
riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))