((Art. 1-ter 
 
Misure per la digitalizzazione dei servizi e  delle  attivita'  della
                      pubblica amministrazione 
 
  1. Al fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei servizi e
delle attivita' della  pubblica  amministrazione,  gli  importi  e  i
quantitativi massimi complessivi degli strumenti  di  acquisto  e  di
negoziazione  realizzati  dalla  Consip   S.p.A.   e   dai   soggetti
aggregatori aventi ad oggetto i servizi di  gestione  e  manutenzione
dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto  servizi  di  connettivita'
del Sistema pubblico di connettivita', il termine  della  cui  durata
contrattuale non sia ancora scaduto alla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31
dicembre  2023  e  i  relativi   importi   e   quantitativi   massimi
complessivi, anche  se  sia  stato  gia'  raggiunto  l'importo  o  il
quantitativo massimo, sono incrementati in  misura  pari  al  50  per
cento del valore iniziale, purche' detti  strumenti  non  siano  gia'
stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative
e  fatta  salva  la  facolta'  di  recesso  dell'aggiudicatario   con
riferimento a tale incremento, da esercitare  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))