Art. 10
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono
soppresse.
2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «, 2021 e 2022»;
((c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il
versamento relativo all'anno 2022 e' effettuato entro il 15 novembre
2023; tale versamento e' condizione per la conclusione della
procedura di affidamento secondo le modalita' di cui al primo
periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023
di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS) in merito alle conseguenti procedure per
l'affidamento della concessione».))
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo
del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
((4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «negli anni 2022 e 2023».))
5. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo le parole: «nel triennio 2020-2022», sono inserite le seguenti:
«e nel triennio 2023-2025».
6. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,
n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
((6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2023».
6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2023».))
7. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023».
((7-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli
sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorita' di sistema
portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3
milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel
rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali
risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto
fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi
dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di
appalto e di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi
dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel
rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi».
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
quantificati i residui disponibili ed e' autorizzato il loro utilizzo
per ciascuna Autorita' nel limite di 3 milioni di euro di cui al
presente comma. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.))
8. Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all'articolo 2,
comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
si applica anche ((in caso di operatori)) economici con sede
operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo
27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano
acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di
emergenza da COVID - 19 e secondo le modalita' previste dall'articolo
63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o
aziende ubicate in dette aree.
9. Il ((termine per i versamenti)) di cui all'articolo 42-bis,
commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
e' prorogato:
a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle
somme dovute;
b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme
dovute.
10. I versamenti di cui al comma 9 non comportano l'applicazione di
sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un'unica
soluzione entro i termini individuati al medesimo comma ovvero
mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro
rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e
fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per
le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima
rata deve essere versata entro i termini individuati al comma 9. Le
modalita' e i termini di presentazione, nonche' il modello della
comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del comma 9
sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
((10-bis. All'articolo 1, comma 276, lettera a), della legge 27
dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «dell'area identificata nella
convenzione» sono aggiunte le seguenti: «. A tal fine, le somme
individuate dal Piano programmatico dell'attivita' scientifica
pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di
competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui
all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
trasferite alla Fondazione, con le modalita' di cui all'articolo 3,
comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
10-ter. Il termine del 31 gennaio 2023 previsto dall'articolo 1,
comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'adozione del
decreto di ripartizione del contributo di cui all'articolo 1, comma
852, della medesima legge n. 197 del 2022 e' prorogato al 31 marzo
2023. In considerazione dello straordinario aumento del numero di
sbarchi di migranti nell'anno 2022, per le medesime finalita' di cui
al citato comma 852, al comune di Lampedusa e Linosa e' destinato un
contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024,
da assegnare con il decreto di cui al periodo precedente.
10-quater. Agli oneri derivanti dal comma 10-ter, pari a 2,5
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.))
11. L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 18
luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data di ((entrata
in vigore del presente decreto)) e fino al 31 dicembre 2023. Ai
relativi oneri, pari a 890.000 euro nell'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
((11-bis. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma
1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1,
comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31
marzo 2023.
11-ter. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
differimento del termine previsto a legislazione vigente per
l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more
dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione
relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine
di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel
rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante
l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.
160».
11-quater. In relazione alla necessita' di garantire il
completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero
del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli
interventi di messa in sicurezza dell'autostrada A24 di competenza
del Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n, 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e considerate le difficolta'
connesse all'emergenza energetica e all'aumento dei prezzi, al comma
1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le
parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2025».
11-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quater, pari a
160.000 euro per l'anno 2024 e a 1.400.000 euro per l'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11-sexies. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957,
n. 614, le parole: «per un periodo di tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «per un periodo di cinque anni».
11-septies. Le previsioni di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 18 luglio 1957, n. 614, come modificato dal comma 11-sexies del
presente articolo, si applicano anche all'incarico in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la cui durata e' conseguentemente rideterminata in cinque anni.
11-octies. All'articolo 95, comma 27-bis, primo periodo, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 maggio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
11-novies. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
11-decies. Al comma 1 dell'articolo 10-septies, del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «sono prorogati di un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni»;
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
11-undecies. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
11-duodecies. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «Fino al 31 dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
11-terdecies. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 1,
comma 688, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a corrispondere, fino al 31
dicembre 2023, nei limiti delle risorse di cui al comma
11-quaterdecies, il contributo per ogni biglietto aereo acquistato da
e per Palermo e Catania, previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11-quaterdecies. Agli oneri derivanti dal comma 11-terdecies, pari
a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
11-quinquiesdecies. I termini per l'aggiudicazione degli interventi
finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 15-quater del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono fissati al 30 giugno 2024.
All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di
monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi,
attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse
anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei
predetti sistemi informativi.
11-sexiesdecies. I termini per l'aggiudicazione degli interventi
finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 30 giugno 2024.
All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di
monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi,
attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse
anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei
predetti sistemi informativi.
11-septiesdecies. All'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
concessionari autostradali trasmettono annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari».))