Art. 10 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  delle
                   infrastrutture e dei trasporti 
 
  1. All'articolo 4, comma  3-bis,  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, le parole: «a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023»  sono
soppresse. 
  2. All'articolo 2, comma  1-bis,  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «, 2021 e 2022»; 
  ((c)  dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «Il
versamento relativo all'anno 2022 e' effettuato entro il 15  novembre
2023;  tale  versamento  e'  condizione  per  la  conclusione   della
procedura di  affidamento  secondo  le  modalita'  di  cui  al  primo
periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023
di  cui  al  terzo  periodo,  il  Governo   riferisce   al   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile  (CIPESS)  in  merito  alle  conseguenti  procedure   per
l'affidamento della concessione».)) 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 10 milioni di euro mediante  corrispondente  utilizzo
del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
    d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, le parole: «31  ottobre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  ((4-bis. All'articolo 27, comma  1,  del  decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91,  le  parole:  «nell'anno  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «negli anni 2022 e 2023».)) 
  5. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo le parole: «nel triennio 2020-2022», sono inserite le  seguenti:
«e nel triennio 2023-2025». 
  6. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». 
  ((6-bis. All'articolo 10, comma 1, del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023». 
  6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31  dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2021, n. 21, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023».)) 
  7. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023». 
  ((7-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In
conseguenza della  crisi  economica  e  finanziaria  derivante  dagli
sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le  Autorita'  di  sistema
portuale possono procedere,  nel  limite  complessivo  massimo  di  3
milioni  di  euro  per  l'anno  2023,   nell'ambito   delle   risorse
disponibili  a  legislazione  vigente  destinate  allo  scopo  e  nel
rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle  eventuali
risorse residue di  cui  al  primo  periodo  a  favore  del  soggetto
fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17  della  legge  28
gennaio  1994,  n.  84,  e  delle  imprese   autorizzate   ai   sensi
dell'articolo 16 della  predetta  legge,  titolari  di  contratti  di
appalto  e  di  attivita'  comprese  nel  ciclo  operativo  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge,  nel
rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi».
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
quantificati i residui disponibili ed e' autorizzato il loro utilizzo
per ciascuna Autorita' nel limite di 3 milioni  di  euro  di  cui  al
presente  comma.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.)) 
  8. Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all'articolo  2,
comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
si  applica  anche  ((in  caso  di  operatori))  economici  con  sede
operativa collocata in aree di crisi industriale di cui  all'articolo
27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  che  abbiano
acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di
emergenza da COVID - 19 e secondo le modalita' previste dall'articolo
63 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  stabilimenti  o
aziende ubicate in dette aree. 
  9. Il ((termine per i  versamenti))  di  cui  all'articolo  42-bis,
commi  1  e  1-bis,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
e' prorogato: 
    a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per  cento  delle
somme dovute; 
    b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle  somme
dovute. 
  10. I versamenti di cui al comma 9 non comportano l'applicazione di
sanzioni  e  interessi  e  possono  essere  effettuati  in   un'unica
soluzione entro  i  termini  individuati  al  medesimo  comma  ovvero
mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro
rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera  a),  e
fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari  importo  per
le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione,  la  prima
rata deve essere versata entro i termini individuati al comma  9.  Le
modalita' e i termini di  presentazione,  nonche'  il  modello  della
comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del  comma  9
sono stabiliti con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  ((10-bis. All'articolo 1, comma 276, lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «dell'area identificata  nella
convenzione» sono aggiunte le seguenti:  «.  A  tal  fine,  le  somme
individuate  dal  Piano  programmatico   dell'attivita'   scientifica
pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di
competenza  per  gli  esercizi  finanziari  2023  e  2024,   di   cui
all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
trasferite alla Fondazione, con le modalita' di cui  all'articolo  3,
comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  425.  Il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  10-ter. Il termine del 31 gennaio 2023  previsto  dall'articolo  1,
comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per  l'adozione  del
decreto di ripartizione del contributo di cui all'articolo  1,  comma
852, della medesima legge n. 197 del 2022 e' prorogato  al  31  marzo
2023. In considerazione dello straordinario  aumento  del  numero  di
sbarchi di migranti nell'anno 2022, per le medesime finalita' di  cui
al citato comma 852, al comune di Lampedusa e Linosa e' destinato  un
contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024,
da assegnare con il decreto di cui al periodo precedente. 
  10-quater. Agli oneri  derivanti  dal  comma  10-ter,  pari  a  2,5
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.)) 
  11. L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della  legge  18
luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data  di  ((entrata
in vigore del presente decreto)) e  fino  al  31  dicembre  2023.  Ai
relativi oneri, pari a  890.000  euro  nell'anno  2023,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  ((11-bis. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma
1,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo  1,
comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono  differiti  al  31
marzo 2023. 
  11-ter. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9  giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
differimento  del  termine  previsto  a  legislazione   vigente   per
l'approvazione  del   bilancio,   gli   enti   locali,   nelle   more
dell'approvazione  del  Piano,  possono  aggiornare  la  sottosezione
relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine
di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e  nel
rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante
l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale  con  contratto
di lavoro  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160». 
  11-quater.  In  relazione   alla   necessita'   di   garantire   il
completamento degli interventi di messa in  sicurezza  dell'acquifero
del Gran Sasso, anche in  ragione  della  loro  connessione  con  gli
interventi di messa in sicurezza dell'autostrada  A24  di  competenza
del  Commissario  straordinario   di   cui   all'articolo   206   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n, 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e  considerate  le  difficolta'
connesse all'emergenza energetica e all'aumento dei prezzi, al  comma
1 dell'articolo 4-ter  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  le
parole: «fino al 30 giugno  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 31 dicembre 2025». 
  11-quinquies. Agli oneri derivanti  dal  comma  11-quater,  pari  a
160.000 euro per l'anno 2024 e a 1.400.000 euro per l'anno  2025,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  11-sexies. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957,
n. 614, le parole: «per un periodo di tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «per un periodo di cinque anni». 
  11-septies. Le previsioni di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 18 luglio 1957, n. 614, come modificato dal comma 11-sexies del
presente articolo, si applicano anche all'incarico in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la cui durata e' conseguentemente rideterminata in cinque anni. 
  11-octies.  All'articolo  95,  comma  27-bis,  primo  periodo,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 maggio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 
  11-novies. All'articolo 103-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 
  11-decies. Al comma 1 dell'articolo 10-septies,  del  decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  all'alinea,  le  parole:  «sono  prorogati  di  un  anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni»; 
  b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»; 
  c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 
  11-undecies. All'articolo 10, comma  7-ter,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  11-duodecies.  All'articolo  26,  comma  8,  primo   periodo,   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «Fino  al  31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». 
  11-terdecies. Per le medesime  finalita'  di  cui  all'articolo  1,
comma 688, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a corrispondere, fino al  31
dicembre  2023,  nei  limiti  delle   risorse   di   cui   al   comma
11-quaterdecies, il contributo per ogni biglietto aereo acquistato da
e per Palermo e Catania, previsto dall'articolo 1, commi 124  e  125,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  11-quaterdecies. Agli oneri derivanti dal comma 11-terdecies,  pari
a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  11-quinquiesdecies. I termini per l'aggiudicazione degli interventi
finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo  15-quater  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono fissati al 30 giugno  2024.
All'attuazione della presente disposizione si  provvede  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalita'  di
monitoraggio  degli  interventi  e   dei   relativi   cronoprogrammi,
attraverso i sistemi informativi del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, nonche' le modalita' di  revoca  delle  risorse
anche in  caso  di  mancato  aggiornamento  dei  dati  contenuti  nei
predetti sistemi informativi. 
  11-sexiesdecies. I termini per  l'aggiudicazione  degli  interventi
finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,  comma  891,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 30 giugno 2024.
All'attuazione della presente disposizione si  provvede  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Il medesimo  decreto  disciplina  le  modalita'  di
monitoraggio  degli  interventi  e   dei   relativi   cronoprogrammi,
attraverso i sistemi informativi del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, nonche' le modalita' di  revoca  delle  risorse
anche in  caso  di  mancato  aggiornamento  dei  dati  contenuti  nei
predetti sistemi informativi. 
  11-septiesdecies. All'articolo 15,  comma  6-bis,  della  legge  1°
agosto 2002, n. 166, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I
concessionari autostradali trasmettono  annualmente  alle  competenti
Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari».))