((Art. 10-bis 
 
Proroga dei termini in materia di contributi per  gli  interventi  di
  messa in sicurezza di edifici e territori 
 
  1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il quarto periodo e' sostituito dal  seguente:  «I  termini  per  gli
interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo  2023,
fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi  previsti  dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza».))