((Art. 10-quater
Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali
marittime, lacuali e fluviali
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo e'
composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e del Ministero del turismo, da
rappresentanti del Ministro per la protezione civile e le politiche
del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del
Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle regioni e
da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente
rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano
rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennita' comunque
denominati.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a
tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime,
lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2 della legge 5
agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la
determinazione della sussistenza della scarsita' della risorsa
naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale
che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza
economica transfrontaliera.
3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo tecnico di cui
al comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022,
n. 118, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». Le concessioni e i
rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge
5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia
sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.))