Art. 11
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Il termine per il reclutamento a tempo determinato del
contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F1, previsto all'articolo 17-octies, comma
3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' differito al
biennio 2022-2023.
2. Il termine per l'assunzione a tempo indeterminato del
contingente di personale in posizioni di livello dirigenziale non
generale nonche' di cinquanta unita' appartenenti all'area II,
posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al triennio 2022-2024.
3. Il termine per l'assunzione di duecentodiciotto unita' di
personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da
inquadrare nell'Area III, previste all'articolo 17-quinquies, comma
1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, e' differito al
triennio 2022-2024.
4. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022»((,
ovunque ricorrono,)) sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2023»;
b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
5. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due
anni».
6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 3, alinea, le parole: «entro il 18 aprile 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 aprile 2024»;
2) al comma 3-bis, le parole: «e, successivamente, ogni cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il
18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data»;
3) al comma 4, le parole: «e, successivamente, ogni cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il
18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data»;
b) all'articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: «e,
successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti:
«e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a
partire da tale data».
7. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con
gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, per gli interventi
di cui alla delibera del ((Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014)),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il
termine di cui all'articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 30 giugno 2024.
8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo
periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono
all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di
aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle
stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente
previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.».
((8-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 22,
comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al
comma 24 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Fino al 30 settembre 2023,
nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua
detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di
reintegrazione di morosita' a favore degli esercenti il servizio di
default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza,
prevedendo al contempo modalita' finalizzate a ridurre le tempistiche
di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue
sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali
di sistema per il settore del gas naturale».
8-ter. All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
8-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
«Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale
a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali
e' gia' stato avviato il processo di trattenimento delle quote a
garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono
comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e
al sistema collettivo medesimo nonche' inviare a quest'ultimo la
relativa documentazione di adesione e' fissato al 30 giugno 2023».
8-quinquies. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole: «al 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2024».
8-sexies. All'attuazione di quanto previsto dal comma 8-quinquies
si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai
sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020
e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non
superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a
tempo determinato.
8-septies. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
8-octies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, le parole: «Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro il 31 dicembre 2023» e le parole: «di origine non
biologica» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusa la
produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei
limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e
comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato».
8-novies. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico
nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole: «esclusivamente
durante il periodo emergenziale» sono inserite le seguenti: «e
comunque almeno fino al 31 marzo 2024».
8-decies. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, le parole: «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». All'articolo 40-bis, comma 2,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole:
«dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi
2022 e 2023».
8-undecies. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del
regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto
dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti
inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della
transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e' prorogato di sei
mesi. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1,
del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della
transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e' prorogato di
ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di
monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo
regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente
comma.))