Art. 12 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
           del Ministero delle imprese e del made in Italy 
 
  1.  All'articolo  11-quater,  comma   8,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al  31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»  ((e
dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «, ivi  inclusi  i
crediti da recupero di aiuti di Stato  dichiarati  illegittimi  dalla
Commissione europea».)) 
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, le parole: «entro il 30 giugno 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 30 novembre 2023».)) 
  ((1-ter. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, le parole: «entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 novembre 2023».)) 
  2.  Al  fine  di  consentire  il  rispetto  del  termine  stabilito
dall'articolo 5, comma 6, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  220,
nonche'  il  pieno  esercizio  delle  competenze  della   Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi, il termine di scadenza  del  contratto  di  servizio
vigente tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. e' differito al 30 settembre 2023. 
  ((2-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, commi da 482 a 485, della legge 30 dicembre
2021,  n.  234,  il  fornitore  del  servizio  universale  ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,
procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili,  alla
consegna anche agli enti del Terzo settore dei  decoder  idonei  alla
ricezione di programmi televisivi con i  nuovi  standard  trasmissivi
(DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad  euro  30,  a  valere  sulle
risorse disponibili gia' impegnate.)) 
  3. La misura di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  f-bis)  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  6  aprile  2022,
((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del  16  maggio  2022,))
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
((4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  232  del  4
ottobre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma  2,  del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,)) e' estesa alle annualita' 2023 e
2024. Conseguentemente, le risorse assegnate dal citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli anni 2023
e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera  a)  del  citato  decreto,
sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2023
e 2024 per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2,  comma
1, lettera f-bis) del medesimo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
  4. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, le parole: «entro il 31 dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023». 
  ((4-bis.  All'articolo   1,   comma   6,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le  parole:  «31  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».)) 
  5. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e  la  Santa
Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del  14  e  15
giugno  2010,  il  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy
predispone entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto una procedura di  gara  con  offerte  economiche  al
ribasso per selezionare un operatore  di  rete  titolare  di  diritto
d'uso radiofonico nazionale in tecnica  DAB  che  renda  disponibile,
senza oneri, per la Citta' del Vaticano, per  un  periodo  pari  alla
durata dell'Accordo, la capacita' trasmissiva di un modulo da  almeno
36 unita' di capacita' trasmissiva su un multiplex DAB con  copertura
nazionale. 
  ((5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e
con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di  2  milioni  di
euro per  l'anno  2023.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
a valere sulle risorse del Fondo per il  pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma  1,  della  legge  26
ottobre  2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota  destinata   agli
interventi  di  competenza  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri.)) 
  6. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione  corrisposti
dall'operatore di rete che  renda  disponibile  senza  oneri  per  la
Citta' del Vaticano per un periodo pari alla durata  dell'Accordo  la
capacita' trasmissiva ai sensi del comma 5, e' autorizzata  la  spesa
di 338.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai  relativi  oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni  dello
((stanziamento del fondo speciale)) di parte  corrente  iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  ((6-bis.  All'articolo  389,  comma  3,  del  codice  della   crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto
previsto dal periodo precedente, le disposizioni di  cui  al  decreto
adottato ai sensi del  predetto  articolo  4,  comma  1-bis,  non  si
applicano agli immobili per i quali  il  titolo  edilizio  sia  stato
rilasciato prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto». 
  6-ter. All'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022,  n.
197, dopo le parole: «Ministro dell'economia e  delle  finanze»  sono
inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro delle imprese  e
del made in Italy, da emanare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,». 
  6-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:  «all'obbligo  di
notifica di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, qualora  la
quantita' di rottami ferrosi sia superiore a 250  tonnellate,  ovvero
qualora la somma della quantita' di  rottami  ferrosi  oggetto  delle
operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia  superiore
a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di  ciascun
mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro  i  termini
previsti dal comma 2, si da'  atto  del  superamento  del  limite  in
conseguenza delle precedenti esportazioni»; 
    b) al comma 4,  le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 
  6-quinquies. L'omessa notifica di esportazioni di rottami  ferrosi,
effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori  alle
soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del citato  decreto-legge  n.
21 del 2022, come modificato dal  comma  6-quater,  lettera  a),  del
presente articolo, non da' luogo all'applicazione di sanzioni. 
  6-sexies. All'articolo 3 della legge 5 agosto 2022,  n.  118,  sono
apportate le seguenti  modificazioni:  a)  al  comma  1,  alinea,  le
parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024»; 
    b) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    c) al comma 3, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024».))