((Art. 12-bis
Prevenzione degli incendi
nelle strutture turistico-ricettive
1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la
situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi
dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti
delle imprese, riducendone la capacita' di investimento, al comma
1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera
i) e' sostituita dalla seguente:
«i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25
posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola
tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in
possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di
adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno
16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli
incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA
parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti
prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con
esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei
materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a
depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui
all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e'
prorogato al 31 dicembre 2023».
2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui
all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del 2017,
come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle
attivita' di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:
a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita
nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre
2021, l'attivita' di sorveglianza volta ad accertare visivamente la
permanenza delle normali condizioni operative, della facile
accessibilita' e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di
apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e
sicura fruibilita' dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza,
su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di
illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del
Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;
c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori
sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio
dell'attivita';
d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche
derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata
attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri
all'interno delle attivita';
e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui
all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.
3. I soggetti che hanno superato il periodo di addestramento
previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, se occupati nelle attivita' ricettive
turistico-alberghiere, possono essere adibiti all'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla
lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.))