Art. 13 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  degli
  affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21, le parole: «Per gli uffici all'estero del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero»  e
le parole: «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «((al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026))». 
  ((2. All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, le parole da: «negli ultimi  tre  bilanci»
fino a: «totale» sono sostituite dalle seguenti: «nei bilanci 2020  e
2021 depositati, un  fatturato  medio,  derivante  da  operazioni  di
esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la  Bielorussia,
pari  almeno  al  10  per  cento  del  fatturato  estero  complessivo
aziendale»; 
    b) al comma 3,  le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 
  3. All'articolo  29  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole  da:  «per  fare  fronte»
fino a:  «approvvigionamenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli
impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficolta' o dai
rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera»; 
    b) al comma 2,  le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».)) 
  4. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,
le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2023». 
  5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2022,  n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:  «negli
anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «medesimo anno» sono aggiunte  le
seguenti: «in cui avviene il versamento».