Art. 13
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21, le parole: «Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle
seguenti: «Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero» e
le parole: «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «((al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026))».
((2. All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole da: «negli ultimi tre bilanci»
fino a: «totale» sono sostituite dalle seguenti: «nei bilanci 2020 e
2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di
esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia,
pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo
aziendale»;
b) al comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
3. All'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «per fare fronte»
fino a: «approvvigionamenti» sono sostituite dalle seguenti: «,
considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli
impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficolta' o dai
rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera»;
b) al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».))
4. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2023».
5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli
anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «medesimo anno» sono aggiunte le
seguenti: «in cui avviene il versamento».