Art. 14
Proroga di termini in materie
di competenza del Ministero della difesa
1. In attesa dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 40,
comma 2, lettera e), della legge 17 giugno 2022, n. 71, per l'anno
2023 il termine previsto dall'articolo 69, comma 4, del ((codice
dell'ordinamento militare, di cui al)) decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei
componenti del Consiglio della magistratura militare, e' prorogato al
30 settembre 2023.