Art. 14 
 
                    Proroga di termini in materie 
              di competenza del Ministero della difesa 
 
  1. In attesa dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 40,
comma 2, lettera e), della legge 17 giugno 2022, n.  71,  per  l'anno
2023 il termine previsto dall'articolo  69,  comma  4,  del  ((codice
dell'ordinamento militare, di cui al)) decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, per  l'indizione  delle  elezioni  per  il  rinnovo  dei
componenti del Consiglio della magistratura militare, e' prorogato al
30 settembre 2023.