Art. 15 
 
                         Proroga di termini 
                      in materia di agricoltura 
 
  1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n.  77,
le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«Fino al 31 dicembre 2023». 
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 908, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, al primo periodo, le parole: «per il biennio 2021-2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023» e dopo il
secondo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «In  caso  di  mancata
copertura di tutti i posti previsti al primo  periodo,  l'Agenzia  e'
autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validita',
relative a precedenti procedure concorsuali». 
  1-ter. La validita' dei certificati di abilitazione all'acquisto  e
all'utilizzo, alla vendita e all'attivita' di consulente  in  materia
di prodotti fitosanitari, nonche' degli  attestati  di  funzionalita'
delle  macchine  irroratrici,  rilasciati  ai   sensi   del   decreto
legislativo 14  agosto  2012,  n.  150,  in  scadenza  nel  2022,  e'
prorogata fino al 30 giugno 2023. 
  1-quater. E'  prorogata,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  la
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi
di spese o altri emolumenti  comunque  denominati  per  i  componenti
degli  organi  degli  enti  controllati  o  vigilati  dal   Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 453, della legge 29  dicembre
2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «in  ogni  caso  eliminando  ogni
forma di compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese
o altro  emolumento  comunque  denominato  per  i  componenti,»  sono
soppresse; 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «E'  eliminata
ogni forma di compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso  di
spese o altro emolumento comunque denominato, per  i  componenti  dei
comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste». 
  1-quinquies. All'articolo 7 del decreto-legge  9  agosto  2022,  n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
    b) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
      «1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i  beneficiari  del  credito
d'imposta di cui al comma 1, a pena di  decadenza  dal  diritto  alla
fruizione del credito non ancora fruito,  inviano  all'Agenzia  delle
entrate un'apposita comunicazione sull'importo del  credito  maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
della comunicazione sono definiti  con  provvedimento  del  direttore
della medesima Agenzia, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione». 
      1-sexies. All'articolo 13, comma 3, del decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «Gli  operatori  che
effettuano le attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella  A,
trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di  ogni
anno,» sono inserite le seguenti: «e in sede  di  prima  applicazione
entro il 30 giugno 2023,»; 
        b) al quarto periodo, dopo le parole:  «con  l'esclusione  di
quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2» sono aggiunte le
seguenti: «e degli operatori di cui al comma 7  dell'articolo  1  che
effettuano produzione primaria e operazioni associate, come  definite
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)». 
      1-septies. All'articolo 1, comma 509, della legge  27  dicembre
2019, n. 160, le parole: «2020, 2021 e 2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025». 
      1-octies. Agli oneri di cui al comma  1-septies,  pari  a  1,29
milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,74 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4  della  legge  23
dicembre 1999, n. 499. 
      1-novies. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29  marzo  2019,
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019,  n.
44, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2  sono  prorogate  per
l'anno 2023. 
        2-ter. Al fine di facilitare il  processo  di  ricomposizione
fondiaria e la rigenerazione dei  territori  interessati  dall'evento
patogeno della Xylella fastidiosa,  per  l'anno  2023,  gli  atti  di
trasferimento a titolo oneroso, a favore  di  coltivatori  diretti  o
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati  dal  predetto
evento  patogeno  e  delle  relative  pertinenze,  qualificati   come
agricoli in  base  agli  strumenti  urbanistici  vigenti,  di  valore
economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque,  sino  a  una
superficie non superiore a cinque ettari,  sono  esenti  dall'imposta
ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in
misura fissa, pari a 200 euro.  Per  i  medesimi  atti,  gli  onorari
notarili sono ridotti della meta'. Per  il  periodo  di  cinque  anni
decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la  destinazione
d'uso  agricola  dei  terreni   e   delle   pertinenze   oggetto   di
trasferimento non puo' essere modificata. Le agevolazioni fiscali  di
cui al presente comma valgono  come  incentivi  statali  ai  fini  di
quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27». 
  1-decies. Agli oneri di  cui  al  comma  1-novies,  valutati  in  2
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  4  della
legge 23 dicembre 1999, n. 499.)) 
  2. All'articolo 21 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) conseguentemente, al comma 10 l'ultimo periodo  e'  sostituito
dai seguenti: «Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data  il
commissario  predispone  comunque  la  situazione  patrimoniale   del
soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre  2023,  nonche'  il
piano di riparto con la graduazione dei crediti.  Fino  a  tale  data
((sono sospesi)) le procedure esecutive ed i giudizi di  ottemperanza
nei  confronti  dell'EIPLI,  instaurati   ed   instaurandi,   nonche'
l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento  notificate  ed  in
corso di notifica da parte di  ((Agenzia  delle  entrate-Riscossione,
oltreche' i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle  entrate
gia' scaduti o in  corso  di  scadenza.».  Al  fine  di  favorire  la
predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello
stesso, il giudice  dell'esecuzione  libera  le  somme  eventualmente
pignorate in precedenza a carico dell'Ente.)) 
  3. All'articolo 19-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25,  le  parole:  «entro  sessanta  giorni»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «entro un anno». 
  ((3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n. 142, le parole: «del medesimo articolo 5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e ai termini di cui  al  comma  5,  che  sono  fissati  in
sessanta giorni, del medesimo articolo 5». 
  3-ter. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  29  marzo
2022, adottato ai sensi dei commi da 139 a 143 dell'articolo 1  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 121 del 25 maggio 2022,  e'  prorogato  al  1°  gennaio  2025.  Il
termine di cui all'articolo  8,  comma  1,  del  citato  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  29  marzo
2022 e' prorogato al 31 dicembre 2024. 
  3-quater. In considerazione del perdurare della  crisi  determinata
dall'emergenza da COVID-19 nonche' della crisi  energetica  collegata
alla guerra in Ucraina  ed  al  fine  di  garantire  liquidita'  alle
aziende agricole, all'articolo 78, comma 1-quater, del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».)) 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello ((stanziamento del fondo speciale)) di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al
((Ministero delle politiche agricole alimentari)) e forestali.