Art. 15
Proroga di termini
in materia di agricoltura
1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77,
le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«Fino al 31 dicembre 2023».
((1-bis. All'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, al primo periodo, le parole: «per il biennio 2021-2022» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023» e dopo il
secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In caso di mancata
copertura di tutti i posti previsti al primo periodo, l'Agenzia e'
autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validita',
relative a precedenti procedure concorsuali».
1-ter. La validita' dei certificati di abilitazione all'acquisto e
all'utilizzo, alla vendita e all'attivita' di consulente in materia
di prodotti fitosanitari, nonche' degli attestati di funzionalita'
delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2022, e'
prorogata fino al 30 giugno 2023.
1-quater. E' prorogata, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti
degli organi degli enti controllati o vigilati dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «in ogni caso eliminando ogni
forma di compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese
o altro emolumento comunque denominato per i componenti,» sono
soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' eliminata
ogni forma di compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di
spese o altro emolumento comunque denominato, per i componenti dei
comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste».
1-quinquies. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito
d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla
fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle
entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita' di presentazione
della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione».
1-sexies. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Gli operatori che
effettuano le attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A,
trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni
anno,» sono inserite le seguenti: «e in sede di prima applicazione
entro il 30 giugno 2023,»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «con l'esclusione di
quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2» sono aggiunte le
seguenti: «e degli operatori di cui al comma 7 dell'articolo 1 che
effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)».
1-septies. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, le parole: «2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».
1-octies. Agli oneri di cui al comma 1-septies, pari a 1,29
milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,74 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 499.
1-novies. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019,
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.
44, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per
l'anno 2023.
2-ter. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione
fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento
patogeno della Xylella fastidiosa, per l'anno 2023, gli atti di
trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto
evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come
agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore
economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una
superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta
ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in
misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari
notarili sono ridotti della meta'. Per il periodo di cinque anni
decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione
d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di
trasferimento non puo' essere modificata. Le agevolazioni fiscali di
cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di
quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27».
1-decies. Agli oneri di cui al comma 1-novies, valutati in 2
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
legge 23 dicembre 1999, n. 499.))
2. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) conseguentemente, al comma 10 l'ultimo periodo e' sostituito
dai seguenti: «Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il
commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del
soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023, nonche' il
piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data
((sono sospesi)) le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza
nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonche'
l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in
corso di notifica da parte di ((Agenzia delle entrate-Riscossione,
oltreche' i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate
gia' scaduti o in corso di scadenza.». Al fine di favorire la
predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello
stesso, il giudice dell'esecuzione libera le somme eventualmente
pignorate in precedenza a carico dell'Ente.))
3. All'articolo 19-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.
25, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «entro un anno».
((3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n. 142, le parole: «del medesimo articolo 5» sono sostituite dalle
seguenti: «e ai termini di cui al comma 5, che sono fissati in
sessanta giorni, del medesimo articolo 5».
3-ter. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo
2022, adottato ai sensi dei commi da 139 a 143 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 121 del 25 maggio 2022, e' prorogato al 1° gennaio 2025. Il
termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo
2022 e' prorogato al 31 dicembre 2024.
3-quater. In considerazione del perdurare della crisi determinata
dall'emergenza da COVID-19 nonche' della crisi energetica collegata
alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidita' alle
aziende agricole, all'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».))
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello ((stanziamento del fondo speciale)) di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
((Ministero delle politiche agricole alimentari)) e forestali.